Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18158 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/09/2020), n.18158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14201-2019 proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

CARLO PONTICIELLO, ANNANTONIA ROMANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO PRESSO LA PREFETTURA DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 298/2018 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Sulmona, confermando la sentenza del giudice di pace, ha rigettato l’opposizione, proposta da D.P.L., contro ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura dell’Aquila, che applicava la sanzione prevista dall’art. 214 C.d.S., comma 8, circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo da parte della Soget S.p.A., in relazione a preavviso notificato a D.P.G., genitore del trasgressore. Il tribunale ha ritenuto che la minore età dell’opponente al tempo della notifica del preavviso fosse circostanze introdotta tardivamente e, in ogni caso, inidonea ad escludere la responsabilità dell’appellante. In proposito esso ha argomentato che, al fine di escludere siffatta responsabilità, non rilevava l’ignoranza sui presupposti della infrazione.

Propone ricorso per cassazione D.P.L. sulla base di cinque motivi. La Prefettura dell’Aquila rimane intimata.

La causa è stata fissata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

La minore età del trasgressore al tempo della notifica del preavviso di fermo non fu introdotta quale questione autonoma, ma come circostanza concomitante, intesa ulteriormente a confermare l’eccepita estraneità dell’attuale ricorrente alla vicenda.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La minore età non costituiva perciò eccezione in senso stretto, preclusa in appello ai sensi della norma richiamata nella rubrica.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del principio regolatore della materia L. n. 689 del 1981, ex art. 23, ora D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La prova della responsabilità del trasgressore implicava nella specie la dimostrazione, da fornirsi da parte dell’amministrazione, della conoscenza, almeno indiretta, dal preavviso di fermo notificato al genitore.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 214 C.d.S., comma 8, in combinato disposto con la L. n. 789 del 1981, artt. 3 e 23, ora D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Non essendo il conducente consapevole della esistenza del preavviso di fermo non poteva ritenersi integrato l’elemento oggettivo dell’illecito.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 c.c., dell’art. 2729 c.c., comma 1, e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il giudice d’appello ha presunto la conoscenza del fermo dalla coabitazione fra genitore e figlio, coabitazione che di per sè non costituiva circostanza avente i requisiti di precisione e gravità idonei a giustificare la presunzione di tale conoscenza.

Il ricorso, su conforme proposta del relatore, è stato avviato per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono doppiamente inammissibili. Invero il tribunale, nel ritenere preclusa la deduzione relativa alla minore età del trasgressore al tempo della notifica del preavviso di fermo al genitore, ha fatto corretta applicazione del principio richiamato dal relatore nella proposta: “Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 ss., è inammissibile la memoria suppletiva – o altro atto comunque denominato – con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo, o per la prima volta deduca motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla L. n. 689 del 1981 presuppone che tutte le ragioni poste a base dell’istanza demolitoria dell’atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (Cass. n. 6013/2003).

Il tribunale, inoltre, pur ritenendola inammissibile, ha considerato la relativa circostanza, riconoscendone l’inidoneità ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito.

Il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La norma dell’art. 214 C.d.S., comma 8, nel testo vigente catione temporis (verbale 11 dicembre 2016), contemplava quale illecito amministrativo il fatto della circolazione con “un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, da parte di “chiunque”. L’illecito, dunque, poteva essere realizzato da “chiunque” e non solo dal destinatario della notificazione del preavviso di fermo o da parte del custode. Ciò posto, in presenza di condotta oggettivamente conforme alla fattispecie normativa, il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, secondo i quali “la responsabilità dell’autore dell’infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza” (Cass. n. 6018/2019; n. 720/2018). E’ conseguentemente infondato anche il quinto motivo. Il tribunale ha richiamato la coabitazione non quale elemento idoneo a far presumere la conoscenza del preavviso di fermo da parte dell’attuale ricorrente, ma quale elemento che operava in senso contrario alla prova, a carico del trasgressore, del carattere incolpevole dell’ignoranza sui presupposti dell’illecito.

La relativa valutazione, logicamente coerente, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in questa sede (Cass. n. 2009/20866).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

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