Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18157 del 21/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 30/11/2016, dep.21/07/2017),  n. 18157

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12605/2015 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V. COSTANTINO 41,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BARGIACCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANDRO LUNGARINI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M. S.R.L., CAPO LINARO S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7715/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 23/10/2014 e depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “Con atto di appello, B.P. impugnava la sentenza n. 2331 del 1999 con la quale il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda proposta da esso istante nei confronti degli eredi di M.A. preordinata ad ottenere la condanna alla corresponsione della provvigione maturata per la pregressa attività di mediazione espletata in favore di M. e sfociata nella vendita del compendio immobiliare alberghiero in capo alla società Capo Linaro srl e M. srl.

La sentenza pur riconoscendo che l’affare era stato concluso grazie alla prestazione della B., aveva escluso l’esistenza di un credito nei confronti di M.A. soggetto estraneo alla conclusione dell’affare. Condannava invece le due società al pagamento della provvigione in misura pari ad Euro 25.000,00.

Si costituivano gli eredi di M.A. chiedendo il rigetto dell’appello.

Si costituivano anche le società chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria dell’inesistenza del diritto alla provvigione.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7715 del 2014 accoglieva l’appello principale e l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava gli eredi M.A. al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 46.481,12 oltre interessi legali ed all’eventuale maggior danno. Condannava Ba.Cr., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore M.F., al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Condannava B.P. a rimborsare alle società Capo Linaro e M. srl le spese da ciascuna sostenute in entrambi i gradi del giudizio. Secondo la Corte di Roma accertato il chiaro rapporto di continuità tra M. e le due società stipulanti era inevitabile affermare che il primo, protagonista delle trattative e destinatario dell’attività di mediazione, fosse tenuto al pagamento della provvigione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B.P. per un motivo.

Considerato che:

1.- Con l’unico motivo di ricorso la B.P. lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., e delle norme tutte sulle tariffe e compensi legali, del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, oltre che delle norme e tariffe del D.M. n. 55 del 2014, in specie art. 4 (parametri e tariffe) e collegati in relazione alla L. n. 247 del 2012 (in specie art. 1, comma 3, e art. 13, comma 6) testi e disposizioni collegate (art. 360 c.p.c., n. 3). Vizio di motivazione della decisione impugnata per omissione e totale mancanza di motivazione su un punto e fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe liquidato distinte spese diritti ed onorari e compensi (oltre cap ed Iva) per ciascuna delle due società parti in causa seppure assistite da uno stesso difensore, Avv. D.L., il quale avrebbe proposto per ambedue le società specularmente e totalmente le stesse identiche argomentazioni di fatto e giuridiche sia in comparsa di costituzione e sia in comparsa conclusionale e replica.

1.1.- Il motivo è fondato.

E’ giurisprudenza pacifica che il principio di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, e, in specie, del comma 2, della disposizione in ragione del quale “quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, sino a un massimo di dieci soggetti(..), deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente stesso non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all’attività concretamente svolta” (Cass. n. 18624 del 2010).

Ora nel caso di specie, le due società parti in causa ( M. srl e Capo Linaro srl) avevano una medesima posizione processuale e sono state assistite dal medesimo legale (l’avv. D.L.), con la conseguenza che ai sensi della disposizione citata sarà dovuto un compenso unico, che si maggiorerà nella percentuale indicata, senza che abbia rilievo – nei rapporti con la parte soccombente – la circostanza che il legale abbia depositato distinti atti difensivi (peraltro, come evidenzia la ricorrente, di contenuto sostanzialmente identico).

Per questi motivi si propone l’accoglimento del ricorso”.

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA