Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18157 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CENTRO DI GIARDINAGGIO DE LUCA SRL (OMISSIS) in persona del suo

legale rappresentante Sig. D.L.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio

dell’avvocato DE SIMONE ANTONIO FERDINANDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARCELLA ROBERTO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MOSTRA D’OLTREMARE SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Prof. C.R., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato PALLOTTA

GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAGANO PAOLO EMILIO con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1462/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Terza Sezione Civile, emessa il 12/05/2005; depositata il 20/05/2005;

R.G.N.3339/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato PAGANO PAOLO EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo in subordina degli altri motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 maggio 2005 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello del Centro Giardinaggio De Luca s.r.l. avverso la sentenza 29 gennaio 2004 del locale Tribunale, che aveva respinto la opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo concesso in suo danno alla Mostra d’Oltremare s.p.a. per l’importo, a titolo di canoni di locazione per l’anno 2001 di Euro 7.336,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.

Avverso siffatta decisione propone ricorso il Centro Giardinaggio affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Mostra d’Oltremare s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il Centro Giardinaggio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), trascrivendo integralmente brani del testo del proprio atto di appello, onde dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, il gravame soddisfaceva al requisito della specificita’, richiesto dall’art. 432 c.p.c..

Al riguardo, osserva il Collegio che dal testo della impugnazione contro la sentenza di primo grado non si rinvengono affatto le ragioni per le quali la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere carenti di specificita’ i motivi, se non un fugace accenno con l’avverbio “erroneamente” riferito al “principio adottato dal tribunale” (p. 9 ricorso):il che non soddisfa l’obbligo di critica alla sentenza di primo grado, come e’ proprio della impugnazione.

Per questo, correttamente il giudice dell’appello ha avuto modo di affermare che l’appellante (ossia il Centro) “nel manifestare il proprio totale dissenso dal provvedimento gravato, ha reiterato le argomentazioni gia’ svolte in prime cure, addirittura riproducendo pedissequamente da p. 4 a p. 6 dell’atto di appello parte del ricorso di primo grado, ma non ha analiticamente individuato i passaggi logico – giuridici della sentenza non condivisa, contrapponendo proprie argomentazioni a quelle utilizzate dal giudice di primo grado nel motivare il rigetto della domanda” (p. 7 sentenza impugnata).

Ne’ in questo motivo si spiegano le ragioni, per cui il giudice dell’appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello, mentre ancora una volta il ricorrente si limita a riportare il testo dell’impugnazione pregressa.

2.- Degli altri tre motivi il terzo (omesso esame di una circostanza decisiva (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione al quarto e quinto motivo di appello) nonche’ il quarto (omessa pronuncia in relazione al quinto motivo di appello con violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) restano assorbiti dal rigetto del primo.

Il secondo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti anche in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale (art. 360 c.p.c., n. 5) e’ inammissibile, alla luce del recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sent. n. 3480/07, secondo il quale,. allorche’ il giudice dell’appello dichiari inammissibile il gravame, egli si spoglia della potestas judicandi in relazione al merito della controversia, anche se, come nel caso in esame, (v.p. 7 – 8 sentenza impugnata) abbia inserito nella decisioni argomentazioni circa la infondatezza della domanda.

Ne consegue che il soccombente – per inammissibilita’ del gravame – non ha, ne’ l’onere ne’ l’interesse ad impugnare, per cui e’ inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta, come nella specie, ad abundantiam nella sentenza gravata.

Conclusivamente il ricorso va respinto e il Centro Giardinaggio De Luca s.r.l. va condannato alle spese che si liquidano, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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