Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18157 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 05/07/2019), n.18157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7961/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

La Spezia Container Terminal s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, già Speter s.p.a., elettivamente

domiciliata in Roma, via M. Dionigi n. 29, presso lo studio

dell’avv. Marina Milli, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. Sara Armella, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1311/05/17, depositata il 22 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 1311/05/17 del 22/09/2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 80/01/14 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Speter s.p.a., oggi La Spezia Container Terminal s.p.a. (hinc LSCT), nei confronti di otto atti di contestazione sanzioni in relazione ad un’operazione di importazione di imbarcazioni avvenuta nell’anno 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) gli avvisi di contestazione sanzioni conseguivano al ritenuto mancato assolvimento dell’IVA all’importazione in ragione della mancanza di fisica introduzione delle imbarcazioni importate nel deposito IVA; b) la CTP accoglieva il ricorso di LSCT; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle dogane;

1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata evidenziando che: a) non era necessaria la materiale introduzione della merce nel deposito IVA, essendo sufficiente la verifica, il riscontro e la presa in carico da parte del gestore del deposito negli spazi limitrofi, così come era accaduto nella fattispecie, laddove le imbarcazioni erano state annotate sui registri contabili e l’IVA assolta mediante autofatturazione; b) peraltro, gli atti di irrogazione sanzioni erano stati emessi con riferimento ad avvisi di rettifica oggetto di giudicato favorevole alla società contribuente sia in primo che in secondo grado;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. LSCT resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il secondo motivo di ricorso, il cui esame riveste chiaramente carattere pregiudiziale, l’Agenzia delle dogane deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che tra l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione sanzioni sussiste un vincolo di consequenzialità-pregiudizialità, sicchè la CTR, in presenza di un annullamento dell’atto di rettifica non definitivo, avrebbe dovuto procedere alla sospensione necessaria del procedimento;

2. il motivo è inammissibile per difetto di interesse;

2.1. invero, Cass. n. 11642 del 03/05/2019 ha deciso il giudizio relativo alla sentenza n. 53/01/13 della CTR della Liguria, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione con conseguente passaggio in giudicato della predetta sentenza di annullamento degli atti impositivi impugnati, sulla base dei quali sono stati emessi gli atti di contestazione sanzioni oggetto del presente giudizio;

2.2. trattasi di giudicato esterno formatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e, dunque, rilevabile d’ufficio da questa Corte sulla base degli strumenti di ricerca posti a sua disposizione e in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, anche indipendentemente dalle allegazioni delle parti (del resto, LSCT vi ha fatto espresso riferimento in memoria), le quali hanno dimostrato di essere a conoscenza della pendenza della lite (Cass. n. 6102 del 17/03/2014);

2.3. pertanto, non essendovi più una lite pendente non vi è l’interesse della ricorrente alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

3. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 50 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che le imbarcazioni sono state introdotte in locali contigui al deposito IVA e la legittimità di una sanzione per mancato rispetto dell’obbligo di introduzione fisica della merce nel deposito IVA, anche in caso di ritardato assolvimento dell’imposta;

4. il motivo è infondato;

4.1. la questione è già stata affrontata nel giudizio di merito avente ad oggetto gli avvisi di rettifica e, in quella sede, come si evince da Cass. n. 11642 del 2019, cit., la CTR ha accertato, con statuizione passata in giudicato, “che le merci sono state regolarmente prese in carico dal custode, che ne ha assunto la responsabilità per l’intero periodo del deposito e ha adempiuto agli obblighi prescritti all’atto dell’immissione in libera pratica, precisando che esse non sono state materialmente introdotte nel magazzino per ragioni meramente logistiche ed ormeggiate nella zona di mare limitrofa al deposito, ma pur sempre sotto la responsabilità della società”;

4.1.1. per la CTR, pertanto, l’introduzione nel deposito IVA è stata regolare e non virtuale, avendo motivato sull’impossibilità materiale dell’introduzione fisica delle imbarcazioni nel deposito;

4.2. e di tale regolare introduzione, che ha condotto all’annullamento degli avvisi di rettifica con statuizione passata in giudicato, non può non tenersi conto ai fini delle sanzioni, che non possono essere applicate, nemmeno ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, atteso che non v’è stata alcuna violazione delle disposizioni concernenti l’introduzione della merce nel deposito fiscale;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato;

5.1. sussistono giusti motivi, in ragione della sopravvenienza del giudicato esterno, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

5.2. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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