Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18157 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/09/2020), n.18157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13752-2019 R.G. proposto da:

T.M.P. ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNICOLA

SCARCIOLLA;

– ricorrente –

contro

SICILSALDO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO FIORENTINO 41, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO FERRARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO D’ARMA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 6934/2019 del

TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che chiede

rigettarsi il proposto regolamento.

 

Fatto

Letto il ricorso in epigrafe specificato, recante l’istanza di regolamento di competenza, avverso la sentenza del Tribunale di Roma 28 marzo 2019, n. 6934, con la quale il medesimo tribunale ha dichiarato, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da T.M.P. Energy s.r.l. contro l’opponente Sicilsaldo S.p.A. la propria incompetenza per territorio sulla domanda proposte dalla T.M.P. con il ricorso per ingiunzione, dichiarando la nullità del provvedimento monitorio; considerato che le parti congiuntamente hanno depositato un successivo atto di rinuncia, con reciproca accettazione, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, senza fare luogo a pronunzia sulle spese;

che rinuncia ed accettazione sono rituali, siccome rispondenti, rispettivamente, ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., commi 1 e 2, e all’art. 391 c.p.c., comma 4;

ritenuto che a tanto consegue l’estinzione del giudizio di regolamento;

che la presenza dell’accettazione esclude la possibilità di condanna del rinunciante al rimborso delle spese giudiziali, giusto il disposto del citato art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di regolamento per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

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