Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18156 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/07/2017, dep.21/07/2017),  n. 18156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29734-2014 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGIA DI

GIOVINE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PREFETTO DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2344/2014 del TRIBUNALE di TORINO del

26/03/2014, depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.M. propone ricorso per cassazione contro il Prefetto di Torino, che deposita atto di costituzione del Ministero dell’interno, avverso la sentenza del tribunale di Torino del 26.3.2014 che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP, sul presupposto che il motivo di appello relativo alla mancata audizione era generico e tale ragione di inammissibilità era assorbente rispetto alle altre censure mentre la gravità della sanzione era evidenziata dal significativo superamento del limite di velocità.

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 142 C.d.S., comma 1, lett. a e D.M. 15 agosto 2007, art. 2, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11 ovvero art. 115 c.p.c., comma 1, in ordine alla mancata segnalazione della postazione mobile; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 41, comma 2, lett. a della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 267 del Trattato, degli artt. 11 e 117 Cost. e art. 12 preleggi sulla mancata audizione; 3) violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., L. n. 168 del 2002, art. 4, artt. 2699 e 2700 c.c. sulla incongruenza della motivazione differita; 4) omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., etc per errori del Tribunale del GP e del prefetto; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La terza censura merita accoglimento mentre le altre, in parte nuove nel riferimento al mancato preavviso. non colgono la ratio decidendi dell’inammissibilità del gravame per la genericità del motivo sulla mancata audizione, assorbente rispetto alle altre censure e propongono un generico riesame del merito sempre sul presupposto di detta mancata audizione mentre la sentenza a pagina sei, ha evidenziato l’effetto recuperatorio del possibile ricorso al GP e richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in proposito.

Il verbale indicava i motivi della mancata contestazione immediata (accertamento remoto con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 conv. In L. n. 168 del 2002, art. 201 bis C.d.S., lett. f).

Questa Corte ha a più riprese affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 C.d.S., in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione. ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo, tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 C.d.S., le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta (Cass. 18.4.2007 n. 9308,Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04n. 24066. ma già Cass. 22.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01n. 4571); l’art. 384 reg. att. c.d.s. identifica, poi, ma solo esemplificativamente. alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione. poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione. senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Nella specie, tuttavia, in appello l’odierno ricorrente aveva espressamente lamentato che trattavasi di velocimetro di tipo telelaser e non di accertamento da remoto e che non era stato utilizzato un dispositivo per il rilevamento a distanza ma la sentenza non ha risposto sul punto.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri. cassa la sentenza in ordine al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino, altro Magistrato, anche per spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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