Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18156 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 15/09/2016), n.18156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16553/2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

CLAUDIO COMO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), ASSESSORATO AL LAVORO REGIONE

SICILIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 903/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

22/05/2013, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del controricorrente,

la quale si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 4.6.2014, la Corte di appello di Messina rigettava il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato R.G. invalida civile nella misura dell’82% e disposto la condanna dell’istituto alla corresponsione, in favore della predetta, dell’assegno di invalidità con decorrenza dal 1.4.2010. Rilevava la Corte che il Ctu officiato in secondo grado aveva confermato le conclusioni medico legali di quello di primo grado e che pertanto la sentenza meritava conferma, quanto alle spese osservando che, collocandosi l’insorgenza dello stato invalidante in epoca contemporanea all’instaurazione del giudizio di primo grado, sussistevano motivi per disporre l’integrale compensazione anche di quelle del giudizio di appello.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la R. affidando l’impugnazione ad unico motivo con il quale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, rilevando che la compensazione delle spese del giudizio di gravame era stata disposta in assenza di soccombenza reciproca e al di fuori del principio di causalità che doveva regolarne l’attribuzione in favore della parte vittoriosa, che non aveva dato causa al processo o al suo protrarsi. Ed invero nel caso di specie – sostiene la ricorrente l’appellata non aveva svolto alcuna domanda sulla quale fosse stata ritenuta soccombente in sede di gravame, con ciò determinandosi una violazione delle norme invocate in relazione all’intervenuto pieno accoglimento delle ragioni della stessa, limitatasi a richiedere il rigetto del gravame, e difettando gli elementi di coerenza e di compatibilità tra la decisione nel merito ed il criterio adottato dalla Corte per la regolamentazione delle spese di lite.

Di fronte all’acquiescenza dell’appellata sulle statuizioni contenute nella sentenza gravata non poteva aversi riguardo all’esito complessivo della lite, dal che doveva ritenersi che fosse stato violato il criterio della soccombenza reciproca che doveva essere sotteso alla disposta compensazione.

Analogamente i giusti motivi alternativamente previsti dalla norma quale fondamento della compensazione delle spese non potevano essere desunti dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, nè da particolari disposizioni che lo regolavano, laddove risultava incontrovertibile la chiara violazione di legge per effetto della mancanza di ogni motivazione in considerazione della totale conferma della sentenza appellata.

Infine, deduce che l’evoluzione dell’orientamento legislativo è nel senso di una progressiva limitazione del potere discrezionale di compensazione delle spese di lite fino a quanto disposto dal D.L. n. 132 del 2014, n. 132, art. 13, conv. dalla L. n. 162 del 2014. Si è costituito l’INPS. Le altre parti sono rimaste intimate.

Va premesso che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. 14.10.2013 n. 23226).

In tema di spese giudiziali, i giusti motivi da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza dei quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, applicabile ratione temporis), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratti dal tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano o dalla semplicità della materia del contendere o, genericamente, dalla natura della lite, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. 15.12.11 n. 26987; Cass. 13.7.11 n. 15413). Diversamente, la compensazione delle spese si tradurrebbe – in specie ove l’importo delle spese sia prossimo a quello del danno economico che la parte abbia inteso evitare facendo valere innanzi al giudice un proprio diritto in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. (cfr. Cass. 20188/2013, che richiama Cass. 10.6.11 n. 12893).

Nella specie, il giudice del gravame ha rilevato che la circostanza che l’insorgenza dello stato invalidante si collocasse in epoca contemporanea alla instaurazione del giudizio di primo grado giustificasse la compensazione integrale anche delle spese di lite del secondo grado.

Tuttavia, va osservato che l’onere di indicare i motivi della disposta compensazione non può ritenersi soddisfatto nei termini richiesti dalla norma di riferimento, atteso che rispetto al devolutum (l’INPS aveva contestato il requisito sanitario) non è sufficiente richiamare le ragioni che già avevano indotto alla compensazione delle spese di primo grado, ossia la decorrenza della prestazione da epoca successiva a quella della domanda amministrativa, nè l’esito complessivo della lite, in ragione della sostanziale conferma di quanto già statuito in prime cure. In particolare, proprio con riguardo alla formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), è stato, ad esempio, osservato che la norma dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione e che ciò non accade quando la compensazione si basi sulla “fattispecie concreta nel suo complesso”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (cr. In tali termini Cass., sez. 1^, 18.2.1007 n. 26673).

Nel caso considerato dalla motivazione e ricostruzione del fatto contenute nella sentenza impugnata non emergono elementi di coerenza e compatibilità con una totale compensazione delle spese di lite, decisione che, assumendo una funzione accessoria rispetto a quella che definisce il giudizio, deve necessariamente valutarsi in stretta correlazione con la motivazione che sorregge la decisione di merito.

Pertanto, considerate le circostanze cui si è fatto richiamo, relative alla infondatezza dei motivi di gravame proposti dall’INPS e la carenza di ogni altra argomentazione plausibile riferita al caso concreto, risulta non conforme a tali principi la disposta compensazione, per la mancata coerenza della stessa con il tenore della decisione.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del ricorso, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, la cassazione della decisione impugnata in relazione al ricorso accolto ed il rinvio alla Corte di appello da designarsi per nuova statuizione sulle spese alla luce dei principi richiamati”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della decisione. La causa va rimessa, per quanto detto, alla Corte di appello indicata in dispositivo, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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