Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18155 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18155 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 5882/12 proposto da:
Maria ALBERTI ( c.f. LBR MRA 36T65 C351P)
rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Valenti e con esso elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Giovanni Magnano in Roma, via Dei Gracchi n. 187, giusta
procura a margine del ricorso

Ricorrente

Contro
– Salvatore MICALIZZI ( c.f. MCL SVT 37R14 A028V);

– Santa MICALIZZI ( c.f. MCL SNT 37T47 A208U)
Parti rappresentate e difese dall’avv. Mario Pavone ed elettivamente domiciliate in Roma,
via Del Pozzetto n. 122, presso lo studio del prof avv. Paolo Carbone, giusta procura a
margine del controricorso
Controricorrenti —
Avverso la sentenza non definitiva n. 628/2008 e quella definitiva n. 1153/2011

della Corte di Appello di Catania, pubblicate rispettivamente: il 10/05/08 ed il

re,C

59S5

Data pubblicazione: 26/07/2013

9/08/11.

Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“1 — Maria Alberti ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza non definitiva n.

con la prima il giudice dell’impugnazione , in parziale accoglimento del gravame di
Salvatore e Santa Micalizzi, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Catania,
dichiarando che la costruzione edificata dalla stessa Alberti sulla propria terrazza, facente
parte del medesimo edificio ove era l’appartamento dei Micalizzi, posto sul medesimo
piano, aveva determinato un minor godimento delle tailitates che, anche in termini di
veduta, le controparti avevano diritto di mantenere; con la seconda, aveva liquidato il
danno subito dai Micalizzi stessi.
2—

Questi ultimi hanno proposto controricorso, eccependo preliminarmente

l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza n. 628/2008 in quanto l’Alberti non
aveva proposto riserva di appello contro detta pronunzia non definitiva all’udienza
immediatamente successiva alla comunicazione di detta decisione.
3 — A giudizio del relatore l’eccezione sopraesposta è fondata:dalla lettura dei verbali di

causa, consentita in dipendenza della natura di violazione di una norma processuale da
attribuire alla difesa dei Nlicalizzi, risulta che all’udienza del 19 giugno 2008, prima
udienza successiva alla pubblicazione della sentenza non definitiva ( avvenuta il 10
maggio 2008) , fissata nell’ordinanza istruttoria coeva della pronunzia n. 628/2008, la
procuratrice della Alberti , aveva dato atto della propria presenza, e si era associata alle
richieste avversarie nel chiedere una nuova notifica della convocazione del consulente
tecnico di ufficio contenuta nell’ordinanza di rimessione sul ruolo
3.a — Ne deriva che , a’ sensi dell’art. 340 I e II comma, cpc, la sentenza non definitiva

non era più impugnabile.

/4″.“Alv-44

628/2008 e di quella definitiva n. 1153/2011 emesse dalla Corte di Appello di Catania :

4 — L’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza non definitiva determina
l’inammissibilità della richiesta di cassazione di quella definitiva, non avendo la ricorrente
proposto motivi di censura specifici contro la stessa, essendosi invece limitata ad
avanzare una domanda consequenziale allo sperato accoglimento dei precedenti motivi di

dipendente da quella non definitiva impugnata, la cassnione di questa travolge anche quella..”)
5 — Si propone pertanto la definizione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza di
manifesta infondatezza del ricorso.”
6-

La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero;

all’adunanza del 6 giugno 2013 l’avv. Merlino, per delega dell’avv. Pavone, per la parte
contro ricorrente, si è riportato alle proprie difese; il P.M., nella persona del Sostituto
Procuratore Generale dr. Sergio Del Core, si è riportato alla relazione.
7— Ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione —
sostituendo la pronunzia di inammissibilità a quella di infondatezza- non essendo stati
esposti valide argomentazioni in contrario , né con apposita memoria né in sede di
discussione.
8 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicate in dispositivo

P. Q.M.

La Corte di Cassazione
Dichiata inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
che liquida in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 06/06/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

merito ( vedi: ” Si ricorre in Cassazione in ordine a questa sentenza perché, essendo oggettivamente

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