Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18155 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/07/2017, dep.21/07/2017),  n. 18155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28548-2014 proposto da:

PRANDIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FIORE 3, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO FANFULLA, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 142/2014 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata

l’08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato LUCIO FANFULLA, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Prandin srl propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Ministero dell’interno, che deposita atto di costituzione, avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 8.4.2014 che ha rigettato l’appello alla sentenza del GP per violazione dell’art. 180 C.d.S. confermando la legittimazione della Prefettura e la non ottemperanza all’ordine di esibizione dei fogli di registrazione del veicolo che pone una presunzione di inesistenza dei documenti.

Parte ricorrente denunzia 1) difetto di legittimazione della Prefettura; 2) errata individuazione della disposizione sanzionatoria: 3) omesso esame di motivi di appello, illegittimità dell’ordine di esibizione o conseguente illegittimità della contestazione; 4) Unicità della violazione; 5) violazione di norme di diritto e vizi di motivazione.

Ciò premesso si osserva:

Le censure ripropongono i motivi di appello sui quali la sentenza ha dato sufficiente e logica risposta sotto i vari profili prospettati anche in relazione alla circostanza che più violazioni comportano più sanzioni e la Prandin srl è coobbligata in solido e manifestano mero dissenso rispetto a tale motivazione con argomenti inidonei a ribaltarla mentre l’ordine di esibizione va in ogni caso eseguito.

In particolare la sentenza ha richiamato il nuovo art. 204 bis C.d.S. sulla legittimazione del prefetto, ha statuito che la contestazione aveva ad oggetto la violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8 correttamente applicato dalla polizia stradale con le relative conseguenze sanzionatorie e quindi con la contestazione dell’art. 179 C.d.S., comma 2.

La non ottemperanza all’ordine di esibizione comportava le conseguenze di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8 che pone una presunzione di inesistenza dei documenti nè era stata fornita una valida giustificazione per l’omessa esibizione.

Fuorviante era il richiamo alla L. n. 727 del 1978, art. 19 applicabile in caso di omessa conservazione dei registri presso la sede dell’impresa e consolidata era la giurisprudenza sulla circostanza che la mancata esibizione di più documenti comporta più violazioni (Cass. nn. 17073/2007. 5235/1995, 1117/1995).

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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