Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18154 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18154 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 2107/12 proposto da:
Oscar LUGNAN ( c.f. LGN SCR 83A29 E125F)
rappresentato e difeso dall’avv. Franco Piceni ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Michela Reggio d’Aci in Roma, via Degli Scipioni n. 288, giusta procura in
calce al ricorso

Ricorrente

Contro
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di Porto di

Data pubblicazione: 26/07/2013

Monfalcone- Intimato
avverso la sentenza n. 596/2011 del Tribunale di Trieste; pubblicata il 31 maggio
2011 e non notificata
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“1

Militari in forza alla Capitaneria di Porto — Guardia Costiera- di Monfalcone
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094

1-

elevarono, il 12 febbraio 2009, processo verbale di accertamento a carico di Oscar
Lugnan per asserita violazione dell’art. 15 lett b della legge 963/1965 -recante la disciplina
della pesca marittima- per aver esercitato la pesca di vongole con unità da pesca non
espressamente autorizzata alla fattispecie pescata;

pescato, il predetto propose opposizione avverso il verbale di accertamento innanzi alla
competente Capitaneria di Porto;
3 — dopo aver ascoltato il Lugnan sui fatti di causa, la Capitaneria gli notificò l’ordinanzaingiunzione n. 34/09 contro la quale l’ingiunto propose opposizione innanzi al Giudice di
Pace di Monfalcone: detta impugnazione venne accolta con sentenza n. 72/2010,
annullandosi il provvedimento impugnato;
4 — il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di Porto di Monfalcone
impugnò tale decisione, deducendo: che vi sarebbe stata un’erronea applicazione della
normativa di riferimento — nonché una contraddittoria motivazione-; che il giudice di
primo grado sarebbe incorso nella violazione degli artt. 32 del d.P.R. 1639/1968
(contenente il regolamento di esecuzione della legge 963/1965 e, nello specifico , la
valutazione da dare alla iscrizione nel registro dei pescatori professionisti) nel combinato
disposto con gli artt. 2 ed 11 del decreto. 26 luglio 1995 del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali ( recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca in
relazione, in particolare, ai vari sistemi di pesca ammessi); che il Giudice di Pace sarebbe
incorso in un vizio di motivazione;
5 — l’adito Tribunale di Trieste, pronunziando sentenza n. 596/2011, accolse l’appello,
confermando l’ordinanza-ingiunzione.

6 — Per la cassazione di tale decisione il Lugnan ha fatto valere due motivi: il primo
relativo alla violazione dell’art. 1 della legge 689/1981 con riferimento all’art. 15, lett b
della legge 963/1965 , sostenendo che la fattispecie — pesca a mano dei mitili- non
sarebbe stata contemplata né sanzionata dalla norma richiamata, neppure con

– 2 –

2 — ammesso il Lugnan al pagamento della sanzione in misura ridotta e sequestrato il

riferimento ai pescatori professionisti; il secondo attinente alla contraddittorietà della
motivazione, laddove avrebbe posto a base della decisione un provvedimento
amministrativo – dispaccio del competente ministero, rivolto ai Consorzi di gestione dei
molluschi, che disciplinava anche la pesca manuale ma di molluschi di specie diversa da

risultato dal verbale di sequestro del pescato.

7 – Il Ministero intimato non ha svolto difese.
8 – E’ convincimento del relatore che nessuno dei due motivi sia idoneo a concretare una
efficace censura in sede di legittimità della citata sentenza : non il primo, in quanto la
contestata delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 15 lett b della legge 963/1965
operata dal Tribunale non contiene un esame delle ragioni poste a base della censurata
decisione, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione della norma in argomento
– secondo cui nessuna disposizione impedirebbe ad un pescatore professionista di
pescare a mani una specie ittica rispetto alla quale il natante ove risulta imbarcato non
fosse abilitato- a quelle che, in modo articolato, condussero il Tribunale a disattendere
tale tesi ed ad affermare che il Lugnan, in quanto pescatore imbarcato, poteva svolgere la
propria attività di pesca a bordo solo con i sistemi ed attrezzi previsti nella licenza e non
poteva pertanto arbitrariamente sbarcare e svolgere detta attività in acqua; non il secondo
in quanto , deducendosi il vizio di contraddittorietà della motivazione, non viene
illustrato il punto della decisione in cui il giudice dell’impugnazione , poste alcune

quella effettivamente pescata da esso ricorrente ( c.d. vongole veraci) come sarebbe

premesse logiche del suo argomentare, non sarebbe stato poi conseguente nel trarne le
debite conclusioni, riducendosi invece in una novellata diversa interpretazione delle fonti
del convincimento giudiziale, oltretutto stimolando l’analisi della Corte su elementi di
mero fatto – in sostanza, analisi del pescato come risultato dal verbale di accertamento e
constatazione-, inibita in sede di legittimità

9 – Se le suesposte argomentazioni saranno condivise, sussistono gli estremi per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente —

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– 3 –

infondato”
10- La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero;
è stata depositata memoria illustrativa; all’adunanza del 6 giugno 2013 l’avv. Michela
Reggio D’Aci, per il ricorrente, si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo

Sergio Del Core , si è riportato alla relazione.

11— Ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione, in quanto
dalla memoria depositata non emergono elementi critici di riflessione che consentano di
sovvertire le sopraindicate conclusioni.

12 — Il ricorso va rigettato, senza onere di spese, non avendo svolto difese la parte
pubblica intimata.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 06/06/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

l’accoglimento del ricorso; il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

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