Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18154 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/07/2017, dep.21/07/2017),  n. 18154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27916-2014 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO

24, presso lo studio dell’avvocato ETTORE ROMAGNOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA ROMAGNOLI,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 801/2014 del TRIBUNALE DI VENEZIA, SEDE

DISTACCATA di PORTOGRUARO del 13/12/2013, depositata l’11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato ETTORE ROMAGNOLI, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.P. propone ricorso per cassazione contro il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che non svolge difese, avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 11.4.2014 che ha accolto l’appello del Ministero e confermato o.i. della Capitaneria di Porto per aver contravvenuto all’art. 25, comma 6 dell’ordinanza balneare dell’Ufficio circondariale marittimo sul divieto di transito, ormeggio ed ancoraggio per una distanza di metri 500 dalla costa per qualsiasi unità navale dalle ore 8 alle 19,30.

Il ricorrente denunzia con unico motivo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 1, L. n. 127 del 2003, art. 8 e D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 8 perchè in tema di sanzioni amministrative vige il principio di stretta legalità e l’ordinanza è stata emessa contra legem dal Capo del circondario marittimo.

Ciò premesso si osserva:

Dato atto che non vi è specifica contestazione della infrazione ma si fa soltanto una questione di competenza, la sentenza ha chiarito che l’ordinanza di sicurezza balneare richiama quella della capitaneria di porto per cui le odierne censure, pur apparentemente articolate, sono generiche ed apodittiche.

La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano i limiti di navigazione rispetto alla costa per cui è perfettamente legittima una sanzione del compartimento marittimo che richiama una ordinanza balneare sulla scorta di una precedente della capitaneria di porto, posto che il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni, il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione.

Ad esempio la circostanza che l’espletamento dei servizi di polizia stradale è affidato agli organi elencati nell’art. 12 C.d.S. non esclude che i controlli sugli orari di lavoro degli autisti siano prerogativa funzionale degli ispettori del lavoro. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU. se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS (Cass. 16.12.1997 n. 157). gli ispettori delle poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell’Enel (Cass. 12.2. 1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli.

Le censure manifestano mero dissenso rispetto alla logica e sufficiente motivazione e sono inidonee a ribaltarla.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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