Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18154 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CERALDI Giuseppe & C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliala in Roma, via Ferrari n. 11,

presso lo studio dell’avv. Massimo Valenza, rappresentato e difeso

dall’avv. Pecoraio Danilo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

e

EQUITALIA POLIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Favarelli n. 22,

presso lo studio dell’avv. Maresca Arturo, rappresentato e difeso

dall’avv. Sciandone Antonio;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. 1, n. 461, depositata il 20.12.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la societa’ contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento, per iva relativa agli anni 1991 e 1992, emessa in esito alla pubblicazione delle decisione di primo grado sui ricorsi avverso prodromici avvisi di rettifica;

che, a fondamento del ricorso, la societa’ contribuente dedusse l’illegittimita’ della cartella per omessa sottoscrizione, carente motivazione, tardiva notificazione nonche’ illegittimita’ dell’iscrizione a ruolo a causa della nullita’ delle sentenze che L’avevano determinata, in conseguenza dell’omessa comunicazione ad essa contribuente dei correlativi avvisi di trattazione;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della societa’ contribuente, dalla commissione regionale;

rilevato:

che, avverso tale decisione, la societa’ contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

che l’Agenzia e la concessionaria per la riscossione hanno resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, la societa’ contribuente ha dedotto “violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 anche in relazione alla L. n. 241 del 1990, artt. 4, 5 e 6 come novellata dalla L. n. 15 del 2005” e formulato il seguente quesito: “posto che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente, indicare, tra l’altro, il responsabile del procedimento, la omessa indicazione di detto responsabile da luogo alla nullita’, annullabilita’ o a mera irregolarita’ della cartella stessa (ovviamente il presente quesito si riferisce alle cartelle di pagamento recanti somme iscritte nei, ruoli consegnati fino al 31/5/2008 e comunque a quelle emesse fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 quater ove si ritenga efficace, ma non retroattiva la sanatoria recata da questa norma)”;

che, con il secondo motivo, la societa’ contribuente ha dedotto insufficiente motivazione, per non essersi la decisione impugnata pronunziata sull’eccepita nullita’ delle sentenze che hanno originato l’iscrizione a ruolo, anche alla luce della documentazione prodotta;

considerato:

– che il ricorso va disatteso;

– che, invero, il primo motivo, come sintetizzato nel quesito, e’ inammissibile, per novita’ della censura, giacche’ introduce doglianze sviluppate su circostanze di fatto (l’indicazione del responsabile del procedimento), riferibile a profilo di thema decidendum di cui non e’ traccia nella sentenza impugnata e di cui la societa’ contribuente, con inevitabili ricadute sul piano dell’autosufficienza del ricorso (v. Cass. 4391/07, 25546/06, 14599/05, 6656/04), non ha indicato tempi e modalita’ di deduzione nei pregressi gradi del giudizio;

che egualmente inammissibile si rivela il secondo motivo di ricorso, giacche’ con esso viene lamentato un vizio motivazionale in relazione ad una questione puramente giuridica risolta dal giudice a quo in senso sfavorevole alla societa’ contribuente (incidenza sulla legittimita’ dell’iscrizione a ruolo dell’asserita nullita’, per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione, delle sentenza sui pregressi avvisi di rettifica);

ritenuto:

che, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso della societa’ contribuente si rivela manifestamente infondato, sicche’ va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la societa’ contribuente va condannata alla refusione delle spese di causa, liquidate come in dispositivo, in favore di entrambe le controparti.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso; condanna la societa’ contribuente al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di causa, liquidate, per ciascuna, in complessivi Euro 4.100,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari) oltre spese generali, contributo unificato ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA