Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18153 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 31/08/2020), n.18153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24176/2015 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni

Bettolo n. 17, presso lo studio dell’avvocato Rufini Alessandro, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rufini Diego,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cosseria n. 2, presso lo Studio Placidi Alfredo e Giuseppe,

rappresentata e difesa dall’avvocato Avino Giuseppe, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio del

23/67/2020 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna con sentenza del 31 agosto 2009 respinse tutte le domande proposte da C.V. contro la Banca Monte dei Paschi di Siena, volte all’accertamento della nullità o inefficacia o all’annullamento del contratto di negoziazione concluso fra le parti in data 21 febbraio 1992, nonchè dei negozi attuativi del medesimo, ed alla condanna della banca al pagamento della somma di Euro 736.064,61.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 12 marzo 2015 ha respinto l’impugnazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso parte soccombente, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Resiste la banca intimata con controricorso, depositando anche la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:

1) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28, commi 1 e 2, art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, per avere la corte territoriale ritenuto irrilevante l’inadempimento della banca ai propri obblighi informativi, solo perchè la cliente aveva già operato investendo in titoli di pari rischio, dato che il comportamento pregresso dell’investitore non può valere a privarlo del diritto di invocare, con riguardo ad ulteriori acquisti, l’applicazione della disciplina di tutela, posto che solo un adeguato e corretto adempimento all’obbligo informativo permette una ponderata scelta di investimento con riguardo al singolo ordine; inoltre, la banca non ha neppure segnalato l’inadeguatezza degli investimenti compiuti dalla odierna ricorrente;

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 267 c.c. e art. 244 c.p.c., per avere la corte del merito giudicato inammissibile la prova per testimoni formulata, ritenendo erroneamente che essa fosse stata proposta solo quale controprova subordinatamente all’ammissione della prova avversa e che i capitoli fossero, inoltre, generici ed esplorativi.

2. – La corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:

a) gli ordini di acquisto nella specie, al di là della tesi della necessità della loro forma scritta, sono comunque stati redatti per iscritto, come risulta dai documenti prodotti in giudizio (che ha indicato come quelli dal n. 5 al n. 50);

b) non è provato l’errore essenziale e riconoscibile in capo all’investitrice, ai fini dell’azione di annullamento proposta; la prova testimoniale, richiesta in appello al riguardo, è inammissibile, perchè formulata solo in via subordinata all’accoglimento (non avvenuto) delle avverse richieste e comunque si palesa affetta da genericità ed avente natura esplorativa;

c) non si applicano del D.Lgs. n. 58 del 1998, gli artt. 94 ss. non essendo nella specie integrata la fattispecie della sollecitazione all’investimento, ma trattandosi di mera negoziazione su ordine del cliente;

d) la banca consegnò il documento dei rischi generali, e, pur non essendo questo sufficiente ad assolvere gli obblighi informativi, tuttavia la cliente non ha provato la sussistenza del nesso causale con il danno, dal momento che l’investimento era adeguato alla medesima e che essa, pur ove informata, avrebbe verosimilmente comunque compiuto le operazioni per cui è causa, dal momento che risultava avere una forte esperienza finanziaria.

3. – Il primo votivo è fondato.

Non ha pregio la tesi secondo cui, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, che risultino dalla sua condotta pregressa, la banca sia esonerata dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative specificazioni regolamentari.

In particolare, l’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, qui applicabile, ha precisato che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione “se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte…”.

Prevede, inoltre, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, un’inversione dell’onere della prova in favore del cliente, spettando all’intermediario di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta: dunque, grava sulla banca l’onere di dimostrare, in particolare, di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.

Invero, obbligo primario dell’intermediario è offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l’investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perchè in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato.

Dunque, una simile tesi finirebbe per escludere tout court l’applicazione della disciplina di legge in un numero non irrilevante di casi, al di fuori di qualsiasi aggancio interpretativo in tal senso, vuoi nella lettera, vuoi – ancor meno – nella ratio della disposizione, che parte viceversa dal presupposto di uno squilibrio appunto informativo tra le parti, onde l’intermediario diligente è gravato dall’onere di offrire la completa informazione del titolo, onere da cui quindi in nessun modo il medesimo può essere esentato.

Infine, questa Corte al riguardo ha avuto occasione di chiarire che, se è certamente vero che il danno derivante dall’inadempimento degli obblighi informativi non può mai considerarsi in re ipsa, tuttavia – in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo – sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto alla avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono pertanto essere ascritti alla sua volontà; nè la precedente o contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi fa venire meno gli obblighi previsti dalla legge in capo all’intermediario (così Cass. 4 aprile 2018, n. 8338, non massimata; nello stesso senso, Cass. 17 aprile 2020, n. 7905).

Si è aggiunto che l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento (Cass. 18 giugno 2018, n. 15936), posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3914; ed, ancora, v. Cass. 2 aprile 2019, n. 29106).

Vanno, in conclusione, enunciati i seguenti principi di diritto:

“In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo”.

“Pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, nè integri la prova contraria su di lui gravante”.

4. – Il secondo motivo è infondato.

La corte del merito ha reso, invero, una duplice motivazione di inammissibilità della prova, dapprima reputandola (in modo errato, attesa la formulazione di essa, come riportata in ricorso in adempimento dell’onere ex art. 366 c.p.c.) condizionata alla ammissione della prova avversa, e, poi, qualificandola come generica ed esplorativa.

Alla luce dei capitoli di prova, come riportati in ricorso, risulta confermato il giudizio di inammissibilità di tutti i capitoli, che sono superflui e contrastano con i documenti scritti costituiti dagli ordini di negoziazione di titoli finanziari (cap. da “a” ad “e”), o sono irrilevanti alla decisione (cap. “f”).

5. – In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, perchè decida la controversia sulla base del principio di diritto sopra enunciato, provvedendo altresì al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, innanzi alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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