Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18153 del 26/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18153 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 418/12 proposto da:
Claudio DESTEFANIS ( c.f. DST MHL 35R18 I490Q);
Michele DESTEFANIS ( c.f. DST CLD 47H02 I490J)
Entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Marco Stefano Marzano in unione all’avv.
Alessandro Mazza e domiciliati presso lo studio del secondo in roma, via Sabotino n. 45,
giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrenti Contro
–
–
Antonio MURISENGO ( c.f. MRS NTN 33E02 14901);
Margherita BODRERO ( c.f. BDR MGH 41M67 L942H)
Parti entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giancarlo Perassi e Rosa Mattia ed
elettivamente domiciliate presso la seconda in Roma, viale delle Milizie 1, giusta procura a
margine del controricorso.
– Contro ricorrenti —
5553
J13
Data pubblicazione: 26/07/2013
avverso la sentenza n. 446/2009 della Corte di Appello di Torino; pubblicata il 14″‘
settembre 2011 e notificata il 21 ottobre 2011
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 – Antonio Murisengo e Margherita Bodrero citarono innanzi al Tribunale di Pinerolo
Comune di Scalenghe, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l’inesistenza di
qualunque servitù a carico del proprio immobile ed a favore di quello dei convenuti, così
facendo cessare la condotta dei predetti che si erano fatti leciti di transitare nella proprietà
di essi attori e financo di tagliare alberi da frutto. I Destefanis, costituendosi, opposero
l’esistenza di una servitù derivante dal loro titolo di acquisto, anteriore di oltre vent’anni
(1968) rispetto a quello delle parti attrici ( 1989); osservarono che comunque dalla data
dell’acquisto avevano sempre esercitato un passaggio dal cancello, posto a confine, per
accedere e recedere dalle rispettive proprietà: su tale presupposto avanzarono domanda
riconvenzionale di riconoscimento dell’avvenuta usucapione della servitù di passaggio.
2 – L’adito Tribunale, con sentenza n. 49/2009, accolse la confessoria servitutis e respinse la
riconvenzionale; la Corte eli Appello di Torino, con decisione n. 1240/2011, rigettò
l’appello del Destefanis — premessa una nuova disamina delle testimonianze rese nel
precedente grado di giudizio-, da un lato confermando la ripartizione dell’onere della
prova incombente sui deducenti l’esistenza dell’usucapione, dall’altro aderendo alla
valutazione complessiva delle emergenze istruttorie — non corroboranti le tesi del
Destefanis- operata dal Tribunale di Pinerolo.
3 – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i Destefanis, a cui hanno
risposto con controricorso i Murisengo/Bodrero.
4 — Con atto datato 28 maggio 2013 , munito di procura speciale delle parti ricorrenti e
sottoscritto dall’avv. Alessandro Mazza — co-difensore con mandato disgiunto dei
predetti- e dall’avv. Giancarlo Perassi per le parti contro ricorrenti — con mandato esteso
alla transazione delle liti — i Destefanis hanno rinunziato al ricorso e detta rinunzia è stata
–
– 2 –
Michele e Claudio Destefanis, proprietari di un fondo confinante con il proprio nel
accettata dal procuratore a ciò abilitato.
5 – Si sono quindi realizzate le condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizio
senza onere di spese a carico delle parti rinunzianti, avendo tutte le parti espressamente
chiesto la compensazione delle stesse.
La Corte di Cassazione
Dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese
Così deciso in Roma il 06/06/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.