Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18153 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/07/2016, dep.21/07/2017),  n. 18153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27816/2014 proposto da:

G.A.G., INDUSTRIA GRAFICA CARTONPLASTICO TECNICA E

COMUNICAZIONE IGIEMME SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, amministratore unico, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA STURDA’

(Studio LBM), rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI MESSA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimata –

e contro

PREFETTURA BARLETTA ANDRIA TRANI, in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1360/2014 del GIUDICE DI PACE di GALLIPOLI del

17/07/2014, depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.A.G. in proprio e quale legale rappresentante della IGIEMME srl propone ricorso per cassazione contro Prefettura di Barletta, Andria e Trani ed Equitalia ETR spa, che non resistono con controricorso, avverso la sentenza del GP di Gallipoli del 28.7.2014 che ha respinto per tardività l’opposizione agli atti esecutivi rilevando peraltro che doveva essere proposta al Tribunale quale Giudice dell’Esecuzione.

Parte ricorrente, premessa l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, alla luce del principio della c.d. apparenza. denunzia violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e richiama Cass. 6.10.2014 n. 20983 che ha qualificato opposizione ex art. 615 c.p.c., l’atto con cui si chiedeva l’annullamento della cartella con motivazioni identiche a quelle spiegate dai ricorrenti.

Le censure, come proposte, meritano accoglimento.

Avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e quella ex art. 615 c.p.c. (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819. Cass. 18.7.2005 n. 15149. etc.). Nella specie, l’opposizione alla cartella, stando alla sentenza, è stata proposta ex art. 617 e ritenuta tardiva oltre che proposta davanti a Giudice incompetente, mentre in conformità alla giurisprudenza invocata va negato trattarsi di opposizione agli atti esecutivi.

La sentenza, invero, riferisce che la opposizione a due cartelle riguardava la non azionabilità del ruolo per la mancata notifica della sentenza che rigettava il ricorso avverso il verbale di contestazione, l’inesistenza della cartella per nullità della notifica e la nullità della cartella per falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27 e, pur richiamando i tre possibili rimedi sopra elencati ed in particolare, per quanto qui interessa, la possibilità di opposizione all’esecuzione quando si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo, è pervenuta alla decisione impugnata qualificando l’opposizione agli atti esecutivi.

Trattasi, invece, di opposizione all’esecuzione in virtù dell’ormai consolidato orientamento (Cass. 6.10.2014 n. 20983. S.U. n. 489/2000 etc.)..

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al GP di Gallipoli, altro Magistrato anche per spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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