Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18153 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 345/2015 R.G. proposto da:

C.D. rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Castiello,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Giuseppe

Cerbara n. 44, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Emilia Romagna n. 860/01/2014, depositata l’8 maggio 2014.

All’esito dell’odierna adunanza camerale.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Successivamente alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio il difensore del ricorrente ha depositato il 2 maggio 2018 “istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.”, a seguito della presentazione di istanza di definizione agevolata dei carichi affidati alli agente della riscossione ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; in data 15 maggio 2019 ha poi depositato copia delle ricevute dei pagamenti a tal fine effettuati.

Si tratta di fatti sopravvenuti che non risulta siano stati portati a conoscenza della convenuta, in ordine ai quali pertanto appare

opportuno assicurare il contraddittorio fra le parti.

A tal fine occorre comunicare quanto sopra alle parti costituite ed al Pubblico Ministero, con invito a formulare eventuali deduzioni in un prefissando termine.

P.Q.M.

La Corte visto l’art. 384 c.p.c. dispone che la presente ordinanza venga comunicata integralmente alle parti costituite ed al Pubblico Ministero, cui assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate ai fini della definizione della causa, che rinvia a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria per l’esecuzione.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA