Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18152 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26397-2014 proposto da:

AUTOTRASPORTI PEROTTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO

SANTARONI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO CAMPAGNA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL

TRIBUNALE DI ROMA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 6002/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Imbardelli Fabrizio (delega avvocato Campagna

Marcello) difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’avvocato Antonio Grumetto difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che insiste per l’accoglimento del

controricorso e ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Autotrasporti Perotti srl ha svolto per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento penale rubricato al numero del RG. 19912/11 attività di custodia giudiziale di corpi di reato nel periodo maggio 2011- ottobre 2012. La custodia avveniva all’interno di capannoni della ditta F.LLi De Prisco snc. siti in (OMISSIS) e secondo gli accordi tra le parti. L’incarico si concludeva in data 25 ottobre 2012 e, nonostante la formale cessazione dell’incarico, tutta la merce continuava a permanere presso i locali della ditta F.LLi Prisco. Pertanto, l’Autotrasporti Perotti srl depositava una serie di istanze di liquidazione sia per la custodia vera e propria, che per i servizi di facchinaggio e trasporto, per un importo totale di Euro 1.384.687,17, nonchè un sollecito nella liquidazione.

Con decreto emesso in data 4 ottobre 2012 consegnato al beneficiario il 30 aprile 2013 il Pubblico Ministero liquidò la minor somma di Euro 160.000,00 e in data 3 maggio 2015, dichiarò non esservi luogo a provvedere sul sollecito del 26 aprile 2013 depositato il 30 aprile.

Tale decreto veniva impugnato davanti al Tribunale ordinario di Roma dalla società Autotrasporti lamentando la decurtazione del compenso e insistendo per la liquidazione della somma originariamente richiesta.

Resisteva il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Roma con ordinanza 6002 del 2014 accoglieva l’opposizione, revocava il decreto impugnato e liquidava a vantaggio della società Autotrasporti la maggior somma di Euro 392.333, 97 e compensava le spese. Secondo il Tribunale, l’impugnato decreto era stato emesso prima del deposito dell’ultimo gruppo di istanze di liquidazione relative al periodo del 20 maggio 2011 al 25 ottobre del 2012 per un totale di Euro 991.416,82, pertanto l’impugnazione che si riferiva al provvedimento di non luogo a procedere sul sollecito del 26-30 aprile 2013 era inammissibile. Sulle istanze depositate dopo l’adozione del decreto impugnato doveva prendersi atto, secondo il Tribunale di Roma, che il Pubblico Ministero non aveva affatto provveduto sicchè non vi era alcun atto che poteva dirsi impugnabile (o impugnato) in questa sede.

Con riferimento alle altre istanze per le quali il PM. Aveva provveduto, il compenso andava rideterminato conformemente al disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 pervenendo alla somma che veniva liquidata.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta dalla società Autotrasporti Perotti srl per un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale per tre motivi. Le parti in prossimità dell’udienza pubblica hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.= Ricorso principale.

1.= Con l’unico motivo del ricorso principale, la società Autotrasporti di Perotti srl lamenta la falsa applicazione degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo il ricorrente, dalla lettura degli atti di causa ed, in particolare, dalla lettura del decreto del 4 ottobre 2012 laddove è detto “(….) rilevato che la merce è stata custodita (….) dal mese di maggio 2011 sino al mese di ottobre 2012 (….) liquida alla ditta trasporti Perotti srl per la prestazione complessivamente resa (….)” e del ricorso della società autotrasportatori laddove è detto “(…) alla luce di quanto sopra la società Autotrasporti di Perotti (…..) propone opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il suddetto decreto di liquidazione, nonchè avverso alla determinazione del PM non luogo a provvedere (…..)” emergerebbe, con chiarezza che la liquidazione operata dal PM con il decreto impugnato riguardava l’intera attività di custodia relativamente a tutto il periodo in cui la stessa era stata svolta dalla società Autotrasporti (maggio 2011/ottobre 2012). Pertanto, il Tribunale avrebbe completamente omesso in merito all’intera liquidazione, dichiarando non impugnabile il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal PM senza considerare che tale atto era uno degli atti impugnati e non l’unico sul punto. Per altro, il Tribunale, sempre secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto che nel provvedimento” a non luogo a provvedere” era stato specificato “non luogo a provvedere essendo già stata liquidata la prestazione del custode con il provvedimento depositato in data 4.10.2012 data in cui risultano emessi i verbali di cessazione della custodia alla ditta Perotti con affidamento del materiale residuo al custode D.P.A.”.

1.1. = Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità della censura.

Va qui premesso che, come insegnano le Sezione Unite di questa Corte di cassazione (sent. n. 17931 del 24/07/2013), “nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va, invece, dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”.

Calando il suddetto principio nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il motivo di ricorso, appena riportato, è inammissibile. E’ sufficiente evidenziare come, nella parte motiva della censura in esame, ripetutamente si sostiene che il Tribunale, del tutto ignorando le ragioni esposte dalla società Autotrasportatori, sarebbe venuto meno al suo compito di esaminare il merito dell’intera richiesta, in ordine alla liquidazione dei compensi relativa all’intero periodo in cui l’attività di custodia era stata svolta dalla società Autotrasporti (maggio 2011/ottobre 2012), sottraendosi alla stessa, sulla base di una interpretazione della domanda giudiziale e del decreto opposto, ritenendo che il decreto impugnato riguardava solo alcuni periodi di custodia, non l’interezza del periodo in cui era stata svolta l’attività di custodia. Ora, risulta evidente come, nella prospettazione e nelle richieste della parte ricorrente, il vizio principalmente ed espressamente denunciato non attenga tanto e direttamente alla sufficienza o logicità della motivazione e/o alla violazione di legge, e dunque alla, pur impropriamente richiamata in rubrica, ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, e/o alla violazione di legge, ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, bensì all’omissione di pronunzia, intesa quale conseguenza della inammissibilità, erroneamente ravvisata, della richiesta sottoposta al giudice e non decisa; donde, la concreta e sostanziale riconducibilità della censura all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c..

Ricorso incidentale.

2.= Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta la violazione del D.M. n. 265 del 2006, art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 1). Secondo il ricorrente incidentale l’ordinanza impugnata nel determinare il compenso dovuto alla società Autotrasportatore avrebbe erroneamente applicato la tariffa prevista dal regolamento ministeriale, malgrado la custodia abbia avuto ad oggetto beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti, senza tener conto che il D.M. n. 265 del 2006, art. 5 stabilisce che quando la custodia e conservazione sia relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento in via residuale agli usi locali come prevista dal testo unico n. 115 del 2002, art. 58, comma 2.

2.1.= Il motivo è infondato, essenzialmente, perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.

Va qui premesso che l’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, a seguito dell’emanazione del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell’art. 5 predetto decreto, sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 276 il quale consentiva, altresì, il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità.

Pertanto, nel caso in esame, posto che la custodia ha avuto ad oggetto capi di abbigliamento e calzature le tariffe applicabili per determinare l’indennità di custodia sarebbero quelle rispondenti agli usi locali. Ora, nel caso specifico, il Tribunale, ha chiarito che le tariffe indicate nel regolamento ministeriale n. 265 del 2006 erano state adottate almeno dal 2006 ed erano in uso agli Uffici giudiziari della capitale, per mezzo di un apposito programma informatico, e, per ciò stesso, quelle tariffe avrebbero dovuto essere considerate alla stregua degli usi locali L’ordinanza impugnata, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente incidentale, ha applicato correttamente la normativa di cui al D.M. 265 del 2006, art. 5 avendo fatto riferimento agli usi locali, senza che possa rilevare la circostanza che quelle stesse tariffe fossero rispondenti alle tariffe previste dal D.M. n. 265 del 2006.

3.= Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo il ricorrente, incidentale nel caso in esame il Tribunale avrebbe ritenuto di ravvisare non meglio precisate “analoghe tariffe” da parte degli uffici giudiziari, un uso locale senza darsi carico di motivare in ordine alla sussistenza di una consuetudine normativa, cioè di una prassi costante nel tempo e accompagna dalla cd. opinio iuris sive necessitatis.

3.1.= Anche questo motivo è infondato.

Come ha avuto modo di chiarire il Tribunale di Roma: “(…) i protocolli, parametri e criteri abitualmente utilizzati dagli Uffici Giudiziari di Roma e condivisi dagli imprenditori che esercitano l’attività di custodia giudiziaria integrano gli estremi del concetto di “uso locale”. Sicchè il Tribunale di Roma ha avuto modo di indicare gli indici rilevatori dell’esistenza di un uso locale nella materia di che trattasi, nella piena consapevolezza che i protocolli, parametri e criteri abitualmente utilizzati dagli Uffici Giudiziari di Roma e condivisi dagli imprenditori che esercitano l’attività di custodia giudiziaria, rispondevano ad entrambi i requisiti voluti dalla legge per acclarare l’esistenza di una norma consuetudinaria. Contrariamente, dunque a quanto sostiene il ricorrente incidentale, il Tribunale, ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali le “tariffe in uso” agli Uffici giudiziari di Roma almeno dal 2006 dovevano considerarsi quali “usi locali”, cioè, quale norma consuetudinaria, ovvero quale comportamento costantemente osservato (costante applicazione delle tariffe condivise dagli imprenditori del settore) con la convinzione di osservare una norma giuridica, sia pure di fatto.

4.= Con il terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente incidentale il Tribunale di Roma nel considerare le “tariffe” di cui si dice quali “usi locali” non ha esaminato e tenuto conto del provvedimento n. 1490/13 circolare 46 allegata alla nota 2217/13 del 7 novembre 2013 depositata dalla difesa del Ministero della Giustizia e in tale capoverso si legge “tali fonti normative (tariffe contenute in tabelle approvate dal Ministero della Giustizia nrd) non risultano adottate e quanto agli usi, non contemplano l’ipotesi dei reperti penali”.

4.1.= Anche questo motivo, se si ritiene che non sia assorbito dai motivi precedenti, è infondato.

Va qui premesso che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e, non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.

Ora, nel caso in esame, il documento di cui si dice, comunque, non sarebbe stato decisivo, posto che positivamente il Tribunale ha identificato le ragioni per le quali ha ritenuto che le tariffe di che trattasi dovevano considerarsi quali usi locali e per tale ragione per implicito, ha ritenuto ininfluente il documento acquisito al giudizio.

In definitiva, vanno rigettati entrambi i ricorsi (principale ed incidentale) La reciproca soccombenza è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi (principale ed incidentale) e compensa le spese; dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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