Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18152 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 15/09/2016), n.18152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3716/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPIM SCARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2549/2015 del TRIBUNALE di TARANTO del

23/06/2014, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Coopim Scarl, dichiarando inesistente la cartella di pagamento n. (OMISSIS) opposta unitamente all’intimazione di pagamento n. (OMISSIS), con conseguente inefficacia dei successivi atti disposti in conseguenza della cartella, compresa l’intimazione stessa; ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno ed ha compensato le spese di lite tra le parti.

Il ricorso per Cassazione è svolto con sei motivi. L’intimata non si difende.

2. Con il primo motivo si denuncia la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost.; degli artt. 281 quinquies e 281 sexies c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 3 e 4; tempestività del ricorso per Cassazione”. La ricorrente lamenta che il Giudice di primo grado abbia compresso il diritto di difesa delle parti, in quanto, avendo fissato l’udienza per la discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., a questa udienza, anzichè procedere come prescritto dalla norma, ha riservato la decisione, senza concedere i termini di cui all’art. 190 c.p.c.. Il giudizio è stato quindi definito a distanza di oltre un mese dall’udienza, con sentenza depositata in cancelleria, senza il preventivo deposito di scritti conclusivi.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

Dal momento che il giudice di primo grado ha omesso di concedere alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., va fatta applicazione del seguente principio di diritto: “Nell’ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all’udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (così Cass. Civ. n. 4805/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. n. 20142/2005; Cass. Civ. n. 6293/2008; Cass. Civ. n. 7072/2010).

Pertanto la sentenza impugnata è nulla e va cassata.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

La causa va rinviata al Tribunale di Taranto – in persona di diverso magistrato, in finzione di giudice del lavoro, trattandosi di opposizione relativa a cartella di pagamento ed intimazione di pagamento per crediti relativi al mancato pagamento di contributi INPS e INAIL (dovendo così essere individuato il giudice di rinvio, malgrado sia infondata l’eccezione di incompetenza avanzata dall’opposta e ribadita col ricorso, atteso che, a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra la sezione lavoro e la sezione ordinaria non implica l’insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio: cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 8905/15)”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, da individuarsi secondo quanto esposto nella relazione.

Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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