Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18151 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18151 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g.18710/11 proposto da:

– Andrea TORRE ( cliRRAM34 ru 60441.

Giuseppina GENTtLUOMO ( c.f.

Parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Francesco Napoli giusta procura speciale
a margine del ricorso ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, in
Roma, corso via L. Gherzi n.8

Ricorrenti

Contro
– Santo SAFFIOTTI ( c.f. SFF SNT 47M10 E041C);

Concetta Domenica TRIPODI (c.f. TRP CCT 59A42 E041X)
Maria Rita TRIPODI ( c.f. TRP MRT 53T55 E041A)

Parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Francesco Sofia ed elettivamente domiciliate
presso lo studio dell’avv. Pierluigi Acquarelli, in Roma, via Oslavia n.6, giusta procura a
margine del controricorso
-Controricorrenti –

1-

Data pubblicazione: 26/07/2013

Nonché nei confronti di:

– Antonino Giuseppe ORSO ( c.f.
-Intimato —

avverso la sentenza n. 207/2010 della Corte di Appello di Reggio Calabria,

Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“Le coppie di coniugi Santo Saffioti-Maria Rita Tripodi da un lato e Antonino Giuseppe
Orso e Concetta Domenica Tripodi dall’altro, comproprietari per metà di un fabbricato
con annesso cortile in Gioia Tauro, convennero innanzi al Tribunale di Palmi i coniugi
Andrea Torre e Giuseppina Gentiluomo per farli condannare: alla demolizione di una
porzione di fabbricato costruito sul cortile di proprietà— per la complessiva superficie di
mq 10,00-; all’eliminazione di una luce irregolare e del sottostante sporto nonché dello
scolo di acque abusivamente indotto sul cortile; il tutto oltre al risarcimento dei danni.
Costituitisi i convenuti ed effettuata consulenza tecnica, l’adito Tribunale accolse le
domande di demolizione e riduzione in pristino; la Corte di Appello di Reggio Calabria,
respinse a sua volta il gravame dei Torre-Gentiluomo e quello incidentale delle altre parti
— diretto all’accoglimento integrale delle domande in precedenza avanzate-.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i Torre-Gentiluomo, facendo
valere tre motivi; si sono costituiti i Saffioti-Tripodi nonché Concetta Domenica Tripodi;
Antonino Giuseppe Orso non ha svolto difese. Ciò premesso,

OSSERVA IN DIRITTO
1 — Con il primo motivo si denunzia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 188,
194, 356 cpc per non aver, il giudice dell’appello, acceduto alla richiesta di rinnovare la
consulenza tecnica, al fine di appurare la pur dedotta esistenza di una tolleranza nella
misurazione dell’occupazione del cortile delle controparti, tale da far ritenere esente da
rilievi la propria edificazione; viene altresì dedotto un vizio di motivazione — assunta

depositata il 3 giugno 2010 e non notificata.

come omessa o contraddittoria- sul medesimo oggetto.

1.a — Il motivo , a giudizio del relatore, è inammissibile: quanto alla indicata violazione
delle norme processuali che prevedono che il giudice decida dopo espletata l’istruttoria —
art. 188 cpc- ; che disciplinano l’attività del consulente tecnico di ufficio — art. 194 cpc- e

giudizio di primo grado — art. 356 cpc- non vi è il minimo svolgimento argomentativo dal
quale emerga il vizio previsto dall’art. 360, I comma, n. 3 cpc; quanto poi al vizio di
motivazione — esattamente riproduttivo del primo motivo dell’appello- lo stesso si
concreta nella ripetuta valutabilità della tolleranza del 3/5% sulla misurazione — che dicesi
manuale- dell’invasione del cortile delle controparti ed è stato congruamente valutato dal
giudice del gravame, non già solo con un acritico rinvio alle conclusioni sul punto del
giudice di primo grado, sibbene con una congrua motivazione con la quale si è messa in
rilievo la genericità del motivo di appello, con il quale si sollecitava “maggior attenzione”
alla valutazione dei vari elaborati ed il carattere apodittico dell’affermazione della
possibilità di un “facile riscontro” dell’opinabilità del calcolo.

1.b – Al postutto non viene neppure motivata la richiesta di rinnovo della consulenza
tecnica della quale non si assume l’erroncità, così che le nuove misurazioni commesse
all’ausiliare verrebbero giustificate solo con la possibilità che esse potrebbero dare un
esito positivo per le tesi dei ricorrenti — che hanno sempre sostenuto di aver edificato
esattamente sull’area occupata da precedente rudere , indicato nel loro atto di
provenienza- , non riportando oltretutto nè le conclusioni dei propri tecnici, né quelle
del perito del P.M. nel procedimento penale contro il consulente di ufficio, conclusosi
con la sua assoluzione, dalle quali trarre eventuali argomenti di convincimento in ordine
al lamentato error in judicando.

1.c — Ne deriva che la motivazione del giudice dell’appello, nel negare ingresso alla
richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica, era congruamente motivata sulla base

3

che richiamano, per il giudizio di appello, in quanto applicabili, le norme stabilite per il

delle emergenze di causa e della genericità della censura , risultando perfettamente
coerente , nelle sue conclusioni , rispetto alle premesse poste.

2 — Con il secondo motivo viene denunziata la falsa applicazione degli artt. 901 e 902
cod. civ. laddove la Corte di Appello avrebbe ritenuto che dalla luce irregolare potesse

idonea a determinare alcun aggravio per il fondo sul quale è aperta, essendo mera
espressione dello jusproprietatis.

2.a — E’ convincimento del relatore che il mezzo non sia ammissibile in quanto la
deduzione difensiva sopra riportata è stata avanzata per la prima volta in sede di
legittimità, essendosi limitate, nell’atto di appello , le attuali parti ricorrenti a censurare la
ricorrenza degli elementi fattuali per dirsi aperta legittimamente una luce.

2.b — Il motivo poi è ulteriormente inammissibile laddove conduce all’affermazione che,
in presenza di un’apertura lucifera irregolare, l’unica pronunzia invocabile sarebbe stata
quella della sua riduzione a norma e non già la sua eliminazione: ma questa è stata
appunto la decisione presa dal Tribunale e confermata in appello.

3 — Con il terzo motivo si fanno valere sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 62,
116 e 132 cpc sia il vizio di motivazione, avendo la Corte del gravame, senza adeguato
apporto argomentativo, ritenuto di aderire acriticamente alle conclusioni del giudice di
primo grado, che a sua volta, aveva ritenuto sussistente la servitù di scolo — in forza di
una ritenuta esistenza di opere stabilmente a ciò destinate- nonostante le contrastanti
conclusioni alle quali era pervenuto il consulente di ufficio e ciò pur avendo per il resto —
il giudice dell’appello- dato credito alla relazione dell’ausiliare.

3.a — Ritiene il relatore che neppure tale motivo possa dirsi congruo allo schema legale
delle censure dirette a far valere una violazione della regula juris o del vizio di motivazione
— di cui agli artt. 360 I comma nn. 3 e 5 cpc — dal momento che il vizio del ragionamento
del giudice viene riportato a quello espresso nella sentenza del Tribunale alla quale la
Corte territoriale avrebbe dato acritica adesione ma, non essendosi riportato lo specifico

– 4 –

originarsi una servitù, mentre invece l’apertura lucifera, pur se irregolare, non sarebbe

contenuto né di tale decisione né, sul punto, della relazione del consulente tecnico
nominato in primo grado, viene meno la possibilità di operare un qualsiasi controllo di
congruità logica tra la prima decisione e quella adesiva di secondo grado, così che il pur
corretto richiamo alle pronunzie di questa Corte in merito all’obbligo di motivazione in

invocato, mancando la materia su cui detta verifica possa esercitarsi, riducendosi la
censura in esame ad una non consentita sollecitazione ad un più approfondito esame
delle emergenze di fatto — soprattutto i rilievi fotografici- posti a sostegno della
consulenza di ufficio e delle due sentenze di merito.
4 . Se le suesposte argomentazioni verranno condivise, il ricorso è idoneo ad esser
trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato inammissibile.”
5 – La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero;
ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione — pur
pervenendo ad una pronunzia di rigetto, piuttosto che a quella di inammissibilità, in
quanto il ricorso in sé è conforme allo schema legale predicato dall’art. 366 cpc- non
contestata del resto da memorie illustrative o in sede di discussione nella camera di
consiglio del 6 giugno 2013.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore di quelle contro
ricorrenti, delle spese del procedimento di legittimità, che liquida in complessivi euro
1.700,00 di cui curo 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 06/06/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

caso di contestazione delle risultanze del consulente d’ufficio, viene ad essere inutilmente

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