Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18151 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sez. 63^, n. 307, depositata il 19.3.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avvisi, con i quali l’Agenzia aveva provveduto a rettificare le dichiarazioni irpef, iva e irap, per gli anni 2000 e 2001, in base alle risultanze degli studi di settore;

che il contribuente lamentava, in particolare, che gli accertamenti erano del tutto genericamente motivati esclusivamente in funzione delle risultanze degli “studi di settore” e, peraltro, non consideravano minimamente l’inabilita’ patita in conseguenza di infortunio verificatosi nel (OMISSIS) ed i relativi riflessi sull’attivita’ lavorativa;

– che – sull’opposizione dell’Agenzia, che faceva, in particolare rilevare come, in sede di contraddittorio, il contribuente avesse rifiutato la proposta di definire l’accertamento con riduzione di 1/12, per l’anno 2000, e del 60%, per l’anno 2001 – l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla Commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale la motivazione dei giudici di appello e’ affidata alla considerazione che le risultanze degli studi di settore esprimono delle mere presunzioni semplici che non conducono automaticamente all’inversione dell’onere della prova a favore dell’Amministrazione fiscale;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, art. 2727 c.c. e L. n. 146 del 1998, art. 10) nonche’ vizio di motivazione, censurando la decisione impugnata per non aver considerato che le risultanze degli studi di settore assumono, di per se’, valenza di presunzioni legali, idonee a giustificare l’accertamento in assenza di prova contraria del contribuente;

osservato:

– che il ricorso e’ infondato;

– che le SS.UU. di questa Corte hanno, di recente, aderito all’impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze degli studi di settore (come i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187) – non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilita’ l’entita’ del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralita’ di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico – induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realta’ economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento;

che, piu’ specificamente, le SS.UU. hanno affermato il principio che:

“la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione e concordanza non e’ ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se’ considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita’), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita’ dell’accertamento, con il contribuente; che, in tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non puo’ esaurirsi nei rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilita’ in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; che l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilita’ dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilita’ degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente il quale, al riguardo, non e’ vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della piu’ ampia facolta’, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel qual caso, tuttavia, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio puo’ motivare l’accertamento sulla base della sola applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilita’ di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice puo’ valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (cfr. sent. 26635/09);

considerato:

– che, tanto premesso, la decisione impugnata si rivela incensurabile per aver, in conformita’ con i principi sopra richiamati, negato legittimita’ ad accertamento esclusivamente fondato su dati parametrici ricavati da studio di settore, non solo specificamente contestati dal contribuente, ma, altresi’, riconosciuti inidonei dallo stesso ufficio finanziario seppure ai fini di un accertamento adesivo non andato a buon fine, e, peraltro, in assenza di qualsiasi motivazione in merito alla reiezione dei rilievi specificamente svolti dal contribuente in sede di contraddittorio;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, sicche’ va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva dell’intimato, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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