Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18150 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 31/08/2020), n.18150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19707-2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’avv.to STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 28 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da O.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale respingeva la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che gli elementi posti a base della richiesta non integravano neppure in astratto i presupposti per carenza dei motivi di persecuzione sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente. Peraltro, le stesse non potevano essere ritenute attendibili attese le plurime inverosimiglianze anche con riferimento alle modalità di reclutamento della setta rinvenibili nelle fonti internazionali. Peraltro, la setta Eye nonostante fosse un’organizzazione criminale di forte impatto risultava perseguita dalle forze dell’ordine.

Parimenti non erano integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria suddetto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio fosse a rischio la sua vita o la sua incolumità personale a causa di una situazione di indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato.

Inoltre, sulla base delle fonti internazionali lo Stato federale di Edo in Nigeria era una zona che sulla base dei report più accreditati non poteva ritenersi soggetta a una violenza generalizzata.

Doveva, infine, respingersi la domanda di rilascio di un permesso per motivi umanitari non emergendo alcuna situazione di vulnerabilità infatti anche a prescindere dall’inattendibilità del ricorrente doveva osservarsi che mancavano i presupposti per il riconoscimento di tale protezione tanto quelli soggettivi che quelli oggettivi. Il richiedente godeva di buona salute e aveva una capacità lavorativa, La volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante non poteva essere elemento da solo idoneo a giustificare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non delineando di per se stesso una situazione di non vulnerabilità o la necessità di tutela dei diritti umani fondamentali. La situazione dello stato di provenienza del richiedente non presentava criticità tali sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona da determinare a una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata.

3. O.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

La censura attiene alla violazione dei criteri previsti dal citato art. 3 per la valutazione del racconto del richiedente nel caso in cui lo stesso non sia suffragato da prove. Le dichiarazioni del ricorrente, infatti, erano coerenti, lineari assolutamente plausibili alla luce delle informazioni relative al luogo di provenienza dove le confraternite detengono un vero e proprio potere sul territorio avendo tra le proprie file anche esponenti della politica e delle forze dell’ordine tra le quali vi è un alto tasso di corruzione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

La censura attiene alla valutazione circa la situazione generale della Nigeria senza l’acquisizione di informazioni precise ed aggiornate, in quanto la situazione sociopolitica della Nigeria e degenerata negli ultimi mesi essendovi una recrudescenza della violenza sia da parte di gruppi privati che delle forze dell’ordine. Il Tribunale avrebbe, dunque, sottovalutato i pericoli legati al rientro nel paese di origine senza peraltro accedere all’esercizio del potere istruttorio ufficioso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

3. 3. Il ricorso è inammissibile.

La procura spillata in calce al ricorso, infatti, non contiene alcun riferimento al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione ma fa riferimento genericamente “all’instaurando procedimento volto all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della protezione umanitaria”, “ad ogni tipo di impugnazione ed istanza disciplinate dalle leggi vigenti in materia d’immigrazione” e ad “ogni atto propedeutico all’ottenimento del permesso di soggiorno compreso l’accesso agli atti amministrativi”.

Il difensore, dunque, risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato spillato di seguito all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata ma si riferisce ad una procura conferita genericamente con un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.

Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (ex plurimis Sez. L, Ord. n. 28146 del 2018, Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005);

3.1 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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