Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18150 del 26/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18150 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA

giudiziario

sul ricorso iscritto al n.r.g.17826/11 proposto da:

Gennaro LODATO ( c.f. USTG3/ R.4 r 23 in (3 G.)

rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Giuliano, giusta procura speciale in calce al ricorso
introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Roma, corso
Vittorio Emanuele II n. 154
– Ricorrente Contro

– Corrado PACE;
– Paolo GRIMALDI;
– Alfredo D’ANGELO
-Intimati

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 13 aprile 2011 e notificato
il 23 maggio 2011.
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
frAzIALtA, –tpz

SUO

1-

Data pubblicazione: 26/07/2013

”Gennaro Lodato propose opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di
pagamento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari — GIP- presso il Tribunale di
Napoli che così aveva liquidato a carico dell’esponente le spese di amministrazione del
patrimonio della spa Lodato Gennaro & C. in favore dei professionisti Corrado Pace;

carico dell’opponente , che aveva visto dapprima sequestrato in via preventiva e poi
dissequestrato il patrimonio sociale
Il Presidente designato dichiarò inammissibile il ricorso per mancata produzione del
decreto di liquidazione oggetto di opposizione.
Contro tale provvedimento il Lodato ha proposto ricorso ex art. 111 Costit. ,
notificandolo ai contro interessati che non hanno svolto difese.

OSSERVA IN DIRITTO
1 — Parte ricorrente lamenta, da un lato, l’erronea percezione della realtà processuale da
parte del giudice dell’opposizione, laddove ha ritenuto non prodotto il decreto di
liquidazione, mentre questo sarebbe stato presente nell’incarto processuale, mancando
solo l’indicazione nell’elenco in calce al fascicolo; denunzia altresì l’ erronea ed analogica
applicazione al procedimento di opposizione della disciplina sulle impugnazioni — che
sancisce con la improcedibilità la mancata produzione del provvedimento gravato-

– Va preliminarmente messo in rilievo che dagli atti prodotti dal ricorrente risulta una
certificazione in data 13 aprile 2011, in calce all’elenco dei documenti prodotti, in cui il
Cancelliere enunciava che” Agli atti non risulta prodotto e depositato (il) decreto di liquida-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA