Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18150 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14817-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, – C.F. (OMISSIS), in persona del

Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA DI MARTINO,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ANTONIO VALLEBONA;

– ricorrente –

contro

L.P., D.N.A., F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GABI 24, presso lo studio dell’avvocato

LUCIO GREZZI, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente

dagli avvocati PAOLO GALLUCCIO, VINCENZO MIRRA ed ANDREA FERRARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7804/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’1/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 1.12.2014, la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame proposto dall’ASL di Caserta avverso la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che, in accoglimento delle domande proposte da F.G., L.P. e D.N.A., aveva accertato il diritto di questi ultimi a percepire la retribuzione per il lavoro straordinario prestato, su imposizione datoriale, nella misura di 15 minuti per giorno lavorativo nel periodo indicato in ricorso, condannando l’Azienda al pagamento della relativa somma da liquidarsi in separato giudizio;

che la Corte, rilevato che l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio era stata correttamente disattesa dal primo giudice, aveva osservato, conclusivamente, che la mancata attuazione del sistema delle turnazioni (circostanza questa da ritenere provata oltre che dalla difesa spiegata dall’azienda, soprattutto dalla documentazione prodotta, dalla quale era emerso che non erano stati mai stabiliti i turni per la consumazione dei pasti secondo le esigenze di servizio di ciascun presidio), escludeva la possibilità di effettive pause per la fruizione dei buoni pasto e che, pertanto, non poteva trovare giustificazione alcuna il preteso prolungamento di 15 minuti dell’orario ordinario di lavoro, visto che non vi era nessuna pausa da recuperare e, quindi, i buoni pasto erano spendibili solo fuori del detto orario lavorativo;

che – si sottolineava – che non poteva sussistere un rapporto di corrispettività contrattuale tra concessione di buoni pasto fruibili solo fuori dell’orario di lavoro (senza alcuna incidenza sulla continuità temporale della prestazione lavorativa per le ragioni esposte) ed il preteso recupero dell’orario di lavoro attraverso il prolungamento dello stesso in misura di 15 minuti al giorno;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ASI, affidato a due motivi, ai quali hanno opposto difese i dipendenti suindicati, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale l’ASL ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

1.1. che, con il primo motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100 e 414 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte del merito erroneamente affermato l’interesse ad agire in accertamento dell’asserito diritto alla retribuzione di prestazioni aggiuntive senza “la specificazione delle concrete unità temporali in cui sono state rese le prestazioni di lavoro eccedente” considerando tale specificazione come priva di “valore essenziale”, sicchè, o era carente l’interesse ad agire, essendo richiesto non l’accertamento di diritti soggettivi ma un mero parere sulla qualificazione di un’ipotesi, o il ricorso era da ritenere nullo per omessa deduzione dei concreti specifici fatti costitutivi del diritto al compenso dell’asserito lavoro straordinario;

1.2. che, con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per asserita violazione del principio per cui l’onere di deduzione e prova dell’asserito lavoro straordinario grava sul lavoratore;

2. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

2.1. che, in ordine al primo motivo, devono richiamarsi le motivazioni già espresse da questa Corte in numerosi precedenti (cfr., tra le altre, Cass. nn. 10303/2016, 6723/2016, 6721/2016, 6720/2016, 6400/2016) nei quali è stato evidenziata la sussistenza di un interesse ad agire dei ricorrenti i quali, stante lo stato di incertezza oggettiva sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da scaturenti dal rapporto di lavoro con la ASI, di Caserta e relativo alla qualificazione o meno di “lavoro straordinario” del prolungamento dell’orario ordinario di lavoro di 15 minuti preteso dall’azienda nel periodo precisato in ricorso, hanno chiesto l’intervento del giudice per superarlo ed attesa la richiesta di positivo accertamento che il prolungamento dell’orario lavorativo già verificatosi (per quanto appresso si dirà) era da qualificarsi come “lavoro straordinario”, in vista dell’utile risultato di poter richiedere, in un separato giudizio di quantificazione, la condanna al pagamento di differenze retributive calcolate in relazione ai giorni in cui effettivamente detto prolungamento dell’orario lavorativo sarebbe stato rigorosamente provato (cfr, in tali termini, Cass. 10303/2016 e precedenti giurisprudenziali sopra richiamati);

2.2. che deve ritenersi del pari infondato il secondo motivo, dovendo ugualmente richiamarsi i precedenti di cui sopra che hanno evidenziato come, non negando l’ASL di aver preteso il prolungamento dell’orario di lavoro ordinario (circostanza risultante documentalmente), ed avendo correttamente il giudice del merito ritenuto che dalla mancata predisposizione dei turni si potesse desumere la insussistenza di pause durante l’orario lavorativo ordinario destinate al consumo dei pasti, presupposto per il preteso loro recupero attraverso il prolungamento dell’orario lavorativo, non poteva che essere a carico dell’Azienda la prova contraria idonea ad escludere il diritto dei lavoratori a vedersi retribuito il recupero quotidiano di 15 minuti a titolo di lavoro straordinario;

3. che pertanto il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, non essendo i rilievi contenuti in memoria idonei a scalfire l’impianto argomentativo a sostegno del decisum;

4. che, quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa dei controricorrenti, questa Corte osserva che la condanna per lite temeraria può essere pronunciata solo se la parte ha agito o resistito con mala fede o colpa grave. Con riguardo al giudizio di cassazione ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., l’istanza di condanna deve essere formulata con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (cfr. Cass. n. 21805 del 5 dicembre 2012; Cass. n. 20914 dell’11 ottobre 2011); inoltre il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. 2 giugno 1995, n. 6190; conf. Cass. 26 giugno 2007, n. 14789);

che, pertanto, applicando i detti principi al caso di specie va osservato che la domanda di condanna per lite temeraria, oltre a non essere stata prospettata con riferimento a tutti i motivi di ricorso (il primo dei quali è, come sopra precisato, di tipo processuale) è avulsa dal presupposto imprescindibile (prova dell’altrui malafede ovvero di un grado di imprudenza, imperizia o negligenza nell’agire in giudizio accentuatamente anormale, ciò sempre con riferimento a tutti i motivi di ricorso), oltre che ingiustificata, per la mancanza di allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio (risultando, a tal fine, del tutto inidoneo il richiamo a principi affermati con riguardo alla legge n. 89/2001);

che, in conclusione, l’istanza ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta;

5. che le spese vengono regolate come da dispositivo, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;

6. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 %, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Mirra, Andrea Ferraro e Paolo Galluccio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13, comma 1 bis citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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