Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18150 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11152/2013 R.G. proposto da:

Provincia Regionale di Catania, in persona del Commissario

straordinario Dott.ssa L.A. elettivamente domiciliata in

Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell’avv. Simona

Napoletani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Ortoleva e

Francesco Mineo, giusta procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/17/12 della Commissione tributaria

regionale di Palermo, sez. staccata di Catania 17, depositata in

data 19 marzo 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia in Palermo, sezione staccata di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dalla Provincia Regionale di Catania avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad omessa ritenuta erariale, quale sostituto d’imposta, sull’indennità di esproprio corrisposta nel 1999 ai proprietari di un terreno espropriato, avvenuta in esecuzione di una sentenza della Corte di appello di Catania.

2. Ha rilevato il giudice di appello: a) che il momento determinante ai fini della scelta della disciplina normativa applicabile alla ritenuta di acconto su indennità di esproprio non è quello del trasferimento del bene, bensì quello del pagamento dell’indennità; b) nella specie l’indennità era stata corrisposta il 27 luglio 1999, sicchè, alla luce della L. n. 313 del 1991, art. 11, comma 5, la provincia di Catania aveva l’obbligo di effettuare la trattenuta della ritenuta di acconto e, in esito all’omissione, era tenuta a corrisponderla all’Erario quale sostituto d’imposta; c) la vocazione urbanistica del bene espropriato era irrilevante, dovendosi avere riguardo alla sola destinazione dell’ablazione alla realizzazione di un’opera pubblica.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Provincia Regionale di Catania ricorre con tre motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Falsa ed errata applicazione della

disciplina di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5” deducendo l’erroneità della sentenza per aver escluso che la vocazione urbanistica del terreno escludesse nella specie l’assoggettamento a ritenuta di acconto; inoltre la CTR non avrebbe sufficientemente motivato il proprio convincimento e non avrebbe rilevato la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, avendo pagato in esecuzione di una condanna giudiziale che non prevedeva anche la condanna a pagare la ritenuta di acconto, da considerarsi dunque a carico degli espropriati.

b. Secondo motivo: “Falsa ed errata applicazione della disciplina di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, norma recepita dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7” deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di rilevare l’illegittimità della cartella di pagamento, atteso il contenuto indeterminato e palesemente incongruente della stessa, oltre che perchè priva di motivazione.

c. Terzo motivo: “Omessa motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5)” deducendo che la sentenza “non risulta assolutamente motivata, non fornendo alcuna certezza sulla base di quali elementi venga accolta l’appello e rigettato l’originario ricorso”.

2. L’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità del ricorso avversario, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va respinto in quanto inammissibile.

4. Il primo motivo di ricorso assume che la vocazione urbanistica (zona F del Piano regolatore locale) del terreno escluda la necessità di operare la ritenuta di acconto sull’importo versato dalla ricorrente al precedente proprietario. Sennonchè la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda su diverso presupposto: ovvero che il pagamento sia avvenuto in forza della sentenza resa dalla Corte di appello di Catania n. 29 del 1999 e che ai fini della applicazione della ritenuta di acconto, è irrilevante la previsione urbanistica assegnata al bene oggetto di transazione, ma deve aversi riguardo all’effettiva destinazione dell’area espropriata alla realizzazione di un’opera pubblica. A fronte di siffatta motivazione il motivo in esame pretende di dimostrare l’inapplicabilità della L. n. 413 del 1991 asserendo che l’occupazione del terreno sarebbe divenuta irreversibile in data 23 maggio 1984, come si ricaverebbe dalla sentenza della Corte di appello. Sennonchè la censura, in violazione dei criteri indicati dagli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non trascrive il contenuto della citata sentenza, nè la allega agli atti del proprio fascicolo in questa fase. Ne discende che quanto argomentato nel motivo in esame, tanto con riferimento alla contestazione della corretta applicazione della normativa citata, quanto in relazione al preteso difetto di legittimazione passiva (anch’esso asseritamente affermato nella sentenza della Corte di appello) non possono trovare alcun concreto riscontro e determinano l’inammissibilità della censura.

5. Il secondo motivo è inammissibile, poichè ancora una volta in violazione dei criteri indicati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4, non indica dove e quando la questione della correttezza formale dell’atto impositivo sia stata introdotta prima di ora nel processo, atteso che la sentenza impugnata ad essa non fa cenno alcuno.

6. Il terzo motivo è inammissibile, perchè privo di qualsiasi argomentazione idonea a supportarne il fondamento.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la Provincia Regionale di Catania al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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