Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18150 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

BACK GAMMON SNC di Passuello Gabriele & C. in persona del

legale

rappresentante pro tempore ed inoltre B.S.T.,

B.N.O., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato COLETTI

PIERFILIPPO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PACE FURIO, BACCI RICCARDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 102/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 5.10.06, depositata il 30/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

PIERFELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Lombardia ha accolto l’appello di Back Gammon s.n.c. di Passuello Gabriele e C. e di due soci B.S.T. e B.N.O. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Milano annullando un avviso di accertamento per IRPEF 1998 alla societa’ ed ai due soci Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, resistono con controricorso i contribuenti.

Va preliminarmente osservato che nel giudizio in primo e secondo grado, avente per oggetto la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una societa’ di persone e di quella di partecipazione di un socio, sono state parti soltanto l’Agenzia delle Entrate e la societa’ e due dei tre soci, mentre, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 2008” In materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebralo senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che i controricorrenti hanno presentato memoria di adesione alla relazione.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della nullita’ dell’intero giudizio e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

che in ordine alle spese la novita’ della trascritta giurisprudenza e’ motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE pronunciando sul ricorso, dichiara la nullita’ dell’intero giudizio compensandone le spese, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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