Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1815 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10580-2020 proposto da:

J.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

FIBE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D’AREZZO 18, presso lo studio

dell’avvocato ENNIO MAGRI’ che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSARIO DEL GOVERNO per L’EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA,

L.M., L.G., L.V., L.F.;

– intimati –

– ricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 23962/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al RG 10580/2020 l’avv.to J.G. chiede che sia corretto l’errore materiale contenuto nell’epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell’atto di disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del procuratore antistatatario dei resistenti oggi ricorrente.

Analoga correzione è stata richiesta ex officio con ricorso iscritto al RG 10658/2020.

2. I predetti ricorsi vanno previamente riuniti.

3. Va poi osservato che poichè secondo il giudizio di questa Corte “l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica ” (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che sebbene l’istante avesse formulato espressa richiesta che, in caso di rigetto del ricorso e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore di sè stesso in quanto procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorchè essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.

PQM

Riunisce i procedimenti R.G. nn. 10580/20 e 10658/20.

Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 123962/2018 di questa Corte e dispone: che al rigo 5 della pagina 9 dopo la parola “legge” e prima del segno di interpunzione “.” si inseriscano le parole “con distrazione a favore del procuratore antistatario avvocato J.G.”. Fermo il resto.

Manda la cancelleria perchè faccia annotazione della disposta correzione sull’originale dell’ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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