Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1815 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1815 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 22409/2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente Contro

SEGRETO GIACOMA
– intimata –

avverso la sentenza n. 4842/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 27.9.2010, depositata il 30.9.2010;

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Data pubblicazione: 28/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta ai
motivi del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a
seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal
Collegio.
Con ricorso al Tribunale di Bari, Giacoma Segreto, operaia
agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps, chiedendo
venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione per l’anno 2000; la parte ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto dall’Istituto sulla
base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che tale trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi
del D. Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento
denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra quanto
spettante e quanto percepito.
La domanda è stata respinta in primo grado, mentre la Corte
d’appello di Bari, con sentenza depositata il 30 settembre 2010, l’ha
accolta integralmente.
Avverso detta sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione —
notificato in data 15-22 settembre 2011 -, con un unico motivo.
La parte intimata si è costituita in questa sede con controricorso
tardivo.

Ric. 2012 n. 00802 sez. ML – ud. 21-11-2013
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VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

Col ricorso, l’Istituto denuncia la violazione degli artt. 46, 51 e 55 del
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art.
6, comma 4°, lettera a) del d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione agli
artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 0 e 11 0 legge
297/82, per avere la Corte territoriale incluso nella retribuzione da

anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere essa — contrariamente a quanto affermato
la Corte territoriale — effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso è manifestamente fondato.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente
enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a
fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio:
“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546 / 2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in
agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva
provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del
D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto,
va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del
27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere
in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito
in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la
retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che
detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non
è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva.”
Ric. 2012 n. 00802 sez. ML – ud. 21-11-2013
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prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione

Si rileva altresì, in proposito, che il significato della norma di cui
all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997 individuato dalla giurisprudenza
sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che all’art. 18,
comma 18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 dello
stesso anno, ha specificato che “L’art. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1997 n. 146

dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque
denominato dalla contrattazione collettiva”.
Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto dei dubbi interpretativi che hanno richiesto anche
l’intervento chiarificatore del legislatore, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota TFR nella base
di calcolo dell’indennità di disoccupazione per il settore agricoltura.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2013
residente

e l’art. 1, comma 5° del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni

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