Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1815 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26445-2018 proposto da:

C.D., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della Società CASTIGLIA COSTRUZIONI SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso

lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE AMEDEO CARATTI;

– ricorrenti –

contro

PORTA ARROSCIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 189/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. C.D., in proprio e in qualità di legale rappresentante della Castiglia Costruzioni s.r.l., chiedeva al Tribunale di Savona di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione a due preliminari di compravendita di un immobile e di un box stipulati con la promittente venditrice Porta Arroscia s.r.l.

Nella contumacia della società convenuta, il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con sentenza n. 260/2013 accoglieva la domanda attorea.

2. Avverso la sentenza proponeva appello C.D., limitatamente alla regolazione dei rapporti fra il pagamento del prezzo residuo e l’efficacia traslativa del pagamento.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 189/2018, dichiarava abbandonate le domande formulate nell’atto di appello e inammissibili quelle formulate ex novo in sede di precisazione delle conclusioni.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.D., in proprio e in qualità di legale rappresentante della Castiglia Costruzioni s.r.l.

L’intimata Porta Arroscia s.r.l. non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi:

a) Il primo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3; error in procedendo; impugnazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili in quanto nuove le conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni; violazione dell’art. 1453 c.c., comma 2;

possibilità di effettuare lo stesso lo ius variandi anche in grado di appello ed anche in sede di precisazione delle conclusioni”.

b) Il secondo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3; error in procedendo; impugnazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili in quanto nuove le conclusioni formulate nella comparsa conclusionale in appello”.

c) Il terzo motivo riporta “impugnazione della sentenza della Corte d’appello laddove ha ritenuto abbandonate le domande inizialmente formulate dalla Castiglia Costruzioni s.r.l.; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

II. Il Collegio, affermato – alla luce dei documenti depositati dal ricorrente a seguito della proposta di inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso – il perfezionamento della notificazione, ritiene che in relazione ai tre motivi di ricorso non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.

Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., la causa va pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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