Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1815 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DELCO s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 67/10/07, depositata il 22

novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 67/10/07, depositata il 22 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la parziale illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della DELCO s.r.l. per IRPEG, IRAP ed IVA relative all’anno 1999: in particolare, il giudice a quo, per quanto qui interessa, ha ritenuto che i ricavi (….) sono quelli di cui alle fatture presentate e che non vi è alcuna disposizione che espressamente inibisca al contribuente di produrre in sede contenziosa i documenti non esibiti in risposta agli inviti degli Uffici.

La contribuente non si è costituita.

2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, a conclusione del quale, denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, si formula il quesito se possa essere annullato parzialmente un avviso di accertamento con ricostruzione induttiva del reddito d’impresa, ai fini delle II.DD. 1999 ed IVA 1999, in assenza delle relative dichiarazioni, allorchè, malgrado l’invito al contribuente di fornire notizie e dati specifici (nella specie, fatture, registri dei corrispettivi e degli acquisti e libro dei cespiti ammortizzabili), vengano depositate, soltanto nel successivo giudizio, alcune fatture, senza dichiarazione contestuale di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile, appare manifestamente fondato, alla luce del chiaro disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, u.c., (commi aggiunti dalla L. n. 28 del 1999, art. 25), i quali dispongono l’inutilizzabilità in sede contenziosa, a favore del contribuente, degli atti e dei documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio (salva la prova dell’impossibilità dell’adempimento per causa non imputabile al contribuente stesso) (Cass. nn. 16503 del 2006, 28049 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza dei primo motivo, assorbiti i restanti”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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