Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1815 del 24/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.24/01/2017),  n. 1815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6315-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F.: (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FONTANELLA ANGIOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato

UGO GRECO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/52/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, emessa il 20/11/2013 e depositata il

26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di F.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 337/5/2013, depositata in data 26/11/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto Opposto dall’amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente medico di medicina generale convenzionato con il SSN di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 – e stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che l’attività professionale, nella specie, non era dotata di autonoma organizzazione, “non essendo svolta con lavoratori dipendenti e con beni mobili ed immobili tali da poter svolgere autonomamente l’attività”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente, a fronte dell’orientamento giurisprudenziale emerso in materia, ha depositato, nel novembre 2016, atto di rinuncia al ricorso per intervenuta carenza di interesse. Ne consegue l’estinzione del giudizio.

Il recente intervento nella materia controversa delle Sezioni Unite di questa Corte induce a compensare integralmente tra parti le spese di lite.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA