Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1815 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 20/01/2022), n.1815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21470-2020 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

BOGHETICH ELENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Potenza con sentenza n. 198 del 18.12.2019, in sede di riassunzione a seguito sentenza n. 8216/2019 di questa Corte Suprema, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di L.A. diretta a far accertare la nullità dei termini apposti ai due contratti in forza dei quali aveva lavorato alle dipendenze dell’A.N.A.S. s.p.a. quale operatore specializzato e, conseguentemente, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 20.12.2001.

2. La Corte territoriale – riassunte sinteticamente le vicende della controversia (respinta in primo grado e in secondo grado, con successivo accoglimento di uno dei tre motivi di impugnazione presso questa Corte relativamente alla omessa pronuncia sulla insussistenza delle ragioni oggettive che avevano giustificato l’apposizione del termine al contratto di lavoro) – ha ritenuto l’attività a cui era stato adibito il L. corrispondente alla causale apposta al contratto con riferimento al tempo, al luogo e alle mansioni svolte, posto che le esigenze tecniche specificate nel contratto prevedevano altresì la necessità di mettere in sicurezza il tratto stradale per le piogge, il fango e la caduta di residui arborei che costituiscono un pericolo non occasionale per la circolazione in periodo invernale.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore che articola un motivo, al quale resiste con controricorso A.N.A.S. s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 avendo, la Corte territoriale, giustificato la legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro mediante motivazioni non specificamente enunciate nel contratto di assunzione e nemmeno strettamente collegate alle stesse, posto che non poteva evincersi alcun collegamento tra attività svolta dal L. e causale giustificativa dell’assunzione a termine.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Le argomentazioni svolte in ricorso sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento; si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disposizione sopra richiamata ha introdotto “nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”

2.3. L’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

3.1. La Corte di merito che, d’altronde si è conformata all’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell’organico aziendale nel periodo invernale per l’intensificazione dell’attività, pur rientrante nell’ordinario ciclo produttivo dell’azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all’atto dell’assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (cfr. Cass. nn. 17868, 17869, 71870, 17871 del 2016; più di recente, Cass. n. 23896 del 2018, Cass. n. 10486 del 2019) – ha esaminato la causale apposta al contratto a termine comparandola con le risultanze istruttorie acquisite in ordine alla concreta attività svolta dal lavoratore, ed ha ritenuto che il L. “e’ stato assunto a tempo determinato nei mesi invernali non esclusivamente per emergenza neve, ma più in generale come si legge testualmente nel contratto sottoscritto anche per “attività connesse dirette a garantire la sicurezza stradale in caso di emergenze causate da agenti atmosferici invernali”, che egli ha effettivamente svolto”;

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

5. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2002, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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