Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18149 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 31/08/2020), n.18149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19306-2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 45,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DELL’UNTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO ROBERTO SANTARELLI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di. BRESCIA, depositata il

22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 31 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da T.F., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale respingeva la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che nel racconto del richiedente non risultavano motivi di persecuzione avendo egli dichiarato di essere espatriato per timore di essere ucciso da uomini che si erano impadroniti dei terreni paterni. Parimenti non erano integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non potendosi ritenere credibile il racconto circa le persecuzioni subite a causa di colui che aveva ucciso il padre e che si era impadronito dei terreni, notizie che il richiedente aveva appreso da un pastore che lo aveva accolto quando aveva 10 anni e che a sua volta aveva appreso la vicenda da sua madre. Solo in sede di audizione davanti al Tribunale il richiedente aveva modificato il racconto, aggiungendo particolari precedentemente non riferiti. In conclusione, il racconto non era attendibile e ciò privava di per sè di fondamento la domanda di accertamento dello status di rifugiato e quella di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b). Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generare indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato.

Inoltre, lo Stato federale di Edo in Nigeria era una zona che sulla base dei report più accreditati non poteva ritenersi soggetta ad una violenza generalizzata. Doveva, infine, respingersi la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non emergendo alcuna situazione di vulnerabilità, infatti, anche a prescindere dall’inattendibilità del ricorrente doveva osservarsi che mancavano i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento di tale protezione. Il richiedente godeva di buona salute e aveva una capacità lavorativa, la volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante non poteva essere elemento da solo idoneo a giustificare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non delineando di per sè una situazione di non vulnerabilità o la necessità di tutela dei diritti umani fondamentali. L’asserita assenza di familiari nel paese di origine, considerata l’età del richiedente e l’analoga condizione del medesimo in Italia non poteva far ritenere sussistente una situazione di vulnerabilità soggettiva. La situazione dello stato di provenienza del richiedente non presentava criticità tali sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona da determinare a una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata.

3. T.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e conseguente difetto di giudicato sulla domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato.

La censura attiene al rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria per motivi umanitari.

Il ricorrente, in caso di rientro nel proprio paese, potrebbe essere oggetto di aggressioni fisiche, minacce e vessazioni con un rischio di gravi conseguenze per la propria vita e, dunque, dovrebbe vedersi riconosciuto lo status di rifugiato anche tenuto conto della situazione della Nigeria dove sussiste una violenza indiscriminata e diffusa che coinvolge l’intero territorio. Risulterebbe integrata, quindi, anche la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria con applicabilità del principio di non respingimento.

Quanto alla misura residuale del permesso umanitario il ricorrente lamenta il mancato esercizio del potere dovere del giudice di indagine sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 113 del 2018 difetto di giudicato sulla domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

La censura attiene alla valutazione prognostica negativa circa la vulnerabilità in caso di rimpatrio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve evidenziarsi, infatti, che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata a margine dell’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

La mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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