Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18149 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18149 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 15620-2011 proposto da:
PETRUCCI AMERIGA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TUSCOLANA 1400, presso lo STUDIO LEGALE REGGIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO LAURENZA giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

Contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato avverso l’ordinanza n. 25 Reg. Cron. della CORTE D’APPELLO di
POTENZA del 31/03/2011, depositata 1’01/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Data pubblicazione: 26/07/2013

r.g. n. 15620.11

FFITTO E Di2LTTO

Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“Il relatore, rilevato: che il ricorso ha per oggetto un’ordinanza pronunziata ex artt 84 e 170
D. P. R. 30.5.2002 n. 115,all’esito di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle
spettanze,per l’attività prestata nell’ambito di un processo penale di appello, al difensore

che il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione del Ministero della Giustizia ( cui
peraltro è stato notificato il ricorso per cassazione), amministrazione dello Stato legittimata a
contraddire alla pretesa nei confronti dell’erario,come stabilito dalla recente pronuncia
delle Sezioni Unite di questa Corte (sent n. 8516 del 24/4-29/5.2012);
ritenuto che l’omessa evocazione di tale parte necessaria del processo abbia comportato la
nullità del giudizio a quo;
propone cassarsi l’ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente della Corte d’Appello di
Potenza per il rinnovo del giudizio in contraddittorio con detto Ministero.
Roma 26 luglio 2012 ”
Tanto premesso,i1 collegio,dato atto dell’assenza di rilievi di parte o del P.G.,condividendo
pienamente le ragioni esposte dal relatore,provvede in conformità alla relativa
proposta,demandando al giudice di merito il regolamento delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte,pronunziando a seguito del ricorso,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia,anche per
le spese del giudizio di legittimità,a1 Presidente della Corte d’Appello di Potenza.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013.

della parte civile, ammessa al patrocinio a carico dello Stato;

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