Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18149 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29840-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO BORRELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.P. ha proposto opposizione contro l’ avviso di addebito, notificato nell’interesse dell’Inps, avente ad oggetto il pagamento di contributi da versare alla Gestione commercianti dell’Inps per gli anni 2007-2012;

2. Rigettata la domanda dal Tribunale, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 30/6/2015, ha accolto l’appello del S., ritenendo insussistenti i requisiti per la sua iscrizione nella Gestione commercianti: ha osservato la Corte che non vi è prova dello svolgimento, da parte dell’opponente, di unf attività imprenditoriale, svolta con abitualità e prevalenza, organizzata e diretta, con il lavoro proprio, e che la sola attività svolta dalla società Model Vacuum s.n.c., di cui il S. era socio, consisteva nella riscossione dei canoni di locazione dell’unico bene immobile di cui essa era proprietaria;

3. l’Inps propone ricorso per la cassazione di tale sentenza; resiste il S. con controricorso;

4. il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, 203 e 208;

1.1. il ricorso è senz’altro ammissibile perchè, in relazione all’onere per il ricorrente di esporre sommariamente i fatti di causa, il rinvio a quanto contenuto nella parte espositiva della sentenza impugnata è idoneo a soddisfare il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dal momento che la sentenza non contiene significative lacune e dal contesto del ricorso emergono con chiarezza i fatti rilevanti in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità (Cass. 11/01/2008, n. 423; Cass. 16/12/2003, n. 19237);

2. il ricorso non merita accoglimento alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe ed in epoca antecedente all’introduzione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; v. pure Cass. 6/9/2016, n. 17643, Cass. 25/8/2016, n. 17328);

3. presupposto per 1′ iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato l’art. 29 della L. n. 160 del 1975, e della L.n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;

4. la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 17643/2016, cit.; Cass. ord.,16/12/2016, n. 25017);

5. non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016, cit.);

6. l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;

7. la verifica della sussistenza di requisiti di legge è compito del giudice di merito, fermo restando che l’onere probatorio grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20/4/2002, n. 5763; Cass., 6/11/2009, n. 23600);

8. nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente entrambi i presupposti di legge, escludendo sia l’esercizio di attività commerciale da parte della s.n.c. – cessata fin dal 2005 – sia il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale del S., osservando che la sua attività era limitata alla locazione dell’unico immobile di proprietà della società e alla riscossione dei canoni di locazione, di fatto esercitata dal commercialista della società, e tale accertamento, in quanto appare adeguatamente motivato e privo di illogicità e contraddizioni, è insindacabile in questa sede;

9. dal rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo;

10. sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali e 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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