Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18149 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 183/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 28.9.06,

depositata il 09/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

PIERPELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. dell’Emilia Romagna ha ritenuto che il contribuente B.N., agente di assicurazioni, non fosse soggetto all’IRAP in quanto era accertato che svolgeva la sua attivita’ avvalendosi di limitati beni strumentali e senza dipendenti o collaboratori.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo che i soggetti passivi dell’imposta sono a sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 le persone fisiche esercenti attivita’ commerciale precisando che esercizio di impresa commerciale si intende l’esercizio per professione abituale anche se non esclusiva delle attivita’ indicate nell’art. 2195 c.c. anche se non organizzate informa di impresa. Poiche’ l’art. 2195 c.c. qualifica imprenditori commerciali i soggetti che esercitano una attivita’ intermediaria alla circolazione dei beni e tale e’ quella esercitata dal contribuente, si deve concludere che egli e’ tenuto al pagamento dell’IRAP. Il contribuente non si e’ costituito.

Sulla questione dell’assoggettamento all’imposta degli agenti di commercio e dei promotori finanziari si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ che e’ stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12108 del 2009 che ha affermato i principi: In tema IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario,di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Alla stregua degli esposti principi sembra che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate vada rigettato”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che in ordine alle spese non si deve provvedere non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA