Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18148 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 31/08/2020), n.18148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19197-2019 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositate 2020 il

15/04/2019, NRG 4957/2018;

722 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 27/02/2020 dal Presidente FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.S., cittadino della Repubblica del Gambia, proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il diniego della protezione internazionale o umanitaria disposto dalla locale Commissione territoriale. A sostegno, deduceva di aver abbandonato il proprio Paese d’origine per contrasti insorti con dei parenti del ramo paterno, i quali volevano indurre la madre del richiedente a praticare l’infibulazione (ormai vietata in Gambia), allo scopo di ottenerne la condanna e impadronirsi dei beni relitti dal marito, premorto; e che, a seguito della macellazione di una sua mucca di cui si era impossessato un suo cugino, tali contrasti erano degenerati in atti di violenza dei quali il richiedente temeva di dover rispondere penalmente.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale riteneva incoerente e inattendibile il racconto del richiedente, per le divergenze tra quanto narrato innanzi alla Commissione territoriale e quanto dedotto in sede giudiziale. In particolare, osservava che la narrazione conteneva una generica descrizione degli eventi, priva di elementi di dettaglio idonei a contestualizzare nel tempo l’episodio che avrebbe indotto il richiedente ad espatriare; che del tutto generica era, altresì, la descrizione delle lesioni subite dal cugino che egli aveva ferito nel corso di un diverbio, cosa non spiegabile atteso che proprio in ragione di ciò l’odierno ricorrente si era risolto a lasciare il sua Paese; che altrettanto generiche erano le dichiarazioni in merito agli sviluppi successivi della vicenda, non essendo stato in grado il ricorrente neppure di spiegare se, a seguito della denuncia sporta dallo zio, fosse o meno pendente a suo carico un procedimento penale. Rilevava, inoltre, che innanzi alla Commissione territoriale il richiedente aveva dichiarato che le ragioni del violento diverbio con il cugino erano riconducibili al fatto che egli si fosse opposto a che la madre praticasse l’infibulazione, mentre in giudizio la causa di tale alterco era stata costituita dalla vendita e dalla macellazione di una mucca che il cugino gli aveva sottratto. Altre contraddizioni, infine, avevano riguardato la misura del risarcimento che lo zio gli aveva pagato, l’iniziale rifugio presso la sorella e la provenienza del denaro per espatriare. Di conseguenza, concludeva il Tribunale, non era possibile ritenere l’esistenza in concreto, in caso di rientro nel Paese d’origine, del pericolo di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Contro tale provvedimento il richiedente propone ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella valutazione di attendibilità del racconto del richiedente.

1.1. – Il motivo è infondato per due ragioni.

1.1.1. – La prima è che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (n. 21142/19). Ne deriva che il vaglio di credibilità, costituendo un apprezzamento di merito, è sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo della violazione dei criteri legali sugli indicatori di genuinità, quali previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Violazione che il ricorrente non può limitarsi ad allegare mediante un generale contrasto del giudizio complessivo formulato dal giudice di merito, dovendosi escludere che abbia rilievo la mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. n. 3340/19). E’ necessario per contro che egli specifichi in qual modo e in qual luogo del provvedimento impugnato i criteri di lettura del racconto del richiedente siano stati malgovernati.

Nel caso in esame parte ricorrente si è limitata, invece, da un lato ad una generica affermazione di plausibilità della narrazione compiuta dal richiedente, dall’altro a dedurre che le contraddizioni evidenziate dal Tribunale siano minime e comunque compatibili con le origini del dissidio parentale.

1.1.2. – La seconda ragione risiede nel fatto che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (n. 9043/19; solo apparentemente difforme la n. 3758/18, perchè in realtà riferita ad un caso di persecuzione da parte di una setta religiosa, caso in cui occorreva verificare se le autorità del Paese di provenienza fossero in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente).

2. – Il secondo motivo espone, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Sostiene parte ricorrente che sia il tempo trascorso e con esso la minor probabilità di vendette private, sia la non attualità del pericolo di essere detenuto nelle prigioni gambiane sono argomenti non spendibili per escludere l’applicabilità delle norme suddette.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè proposto avverso considerazioni svolte ad abundantiam, e come tali non integranti la ratio decidendi, in quanto una volta escluso il giudizio di credibilità del racconto del richiedente, è per ciò stesso e per ciò solo escluso che su di esso possa basarsi una protezione sussidiaria ai sensi delle norme denunciate, che quel riscontro di credibilità presuppongono.

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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