Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18148 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 15/09/2016), n.18148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3695/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPIM SCARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2514/2014 del TRIBUNALE di TARANTO del

23/06/2014, depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. “Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, ha accolto l’ opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Coopim Scarl, dichiarando inesistente la cartella di pagamento n. (OMISSIS), oggetto di opposizione unitamente all’intimazione di pagamento n. (OMISSIS), “con conseguente inefficacia anche dei successivi atti disposti in forza e in conseguenza della stessa” cartella, compresa quindi l’intimazione; ha compensato le spese di lite.

Il ricorso per Cassazione è svolto con cinque motivi. L’intimata non si difende.

2. Logicamente e giuridicamente pregiudiziale è l’esame del secondo motivo, col quale si deduce il “difetto di giurisdizione del tribunale ordinario violazione dell’art. 37 c.p.c.; dell’art. 24 Cost.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, art. 5, punto 1 e art. 19, comma 1, lett. E-bis; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1″.

La ricorrente espone che la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento impugnate riguardano il ruolo n. (OMISSIS), emesso dall’Amministrazione Finanziaria – Ufficio delle Entrate di Taranto (OMISSIS), relativo ad IRAP ed accessori. Pertanto, assume che la giurisdizione appartiene al Giudice Tributario e non al Giudice Ordinario, come eccepito già dinanzi al Tribunale.

2.1 – Il Tribunale ha rigetto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da Equitalia Sud spa, dichiarando di volersi uniformare alla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 4077 del 2010 e reputando che, nella specie, sarebbe stato impedito al ricorrente di conoscere la natura del credito azionato dall’Agente della Riscossione. Ha perciò ritenuto la giurisdizione del Giudice ordinario, essendo risultata incerta o sconosciuta la natura del credito.

3.- Il motivo è fondato.

Il richiamo che il giudice di merito ha fatto alla citata sentenza a S.U. risulta essere poco pertinente, in quanto le Sezioni Unite hanno avuto modo di riscontrare che, negli atti del giudizio portato alla loro attenzione, non vi era alcun documento che comprovasse con certezza la natura del credito per il quale era stata iscritta l’ipoteca del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (cui la sentenza è riferita). La ratio decidendi della sentenza non è affatto quella che ha inteso attribuirvi il Tribunale di Taranto, in quanto presuppone che la giurisdizione venga individuata sulla base della natura del credito quale emerge dagli atti acquisiti al processo, non rilevando lo stato di soggettiva incertezza del destinatario di questi atti.

Nel caso di specie, la natura del credito risulta incontestabilmente dal ruolo, del quale la cartella di pagamento, cui è riferita l’intimazione oggetto di opposizione, costituisce un estratto. Sia la cartella di pagamento che il ruolo esattoriale risultano tempestivamente prodotti nel grado di merito, a riscontro e sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

Va perciò accolto il motivo col quale ne è censurato il rigetto, essendo l’intimazione di pagamento impugnata relativa a tributi, perciò impugnabile, così come la cartella di pagamento presupposta, dinanzi alla commissione tributaria provinciale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. d) ed e).

La sentenza impugnata va cassata ed, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 1, va dichiarata la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto.

Avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alla mancata resistenza della parte intimata, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto. Compensa le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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