Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18148 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato PAPARELLA FRANCO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SED BRUNO, PARLATO

ANDREA, giusta procura speciale per atto notaio Oreste Morello di

Palermo, in data 12.1.2007, n. rep. 96617, che viene allegata in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2005 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO del 10.3.05, depositata l’11/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Franco Paparella che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

PIERFELICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Palermo nei confronti dell’ing. G.G.. Ha motivato la decisione ritenendo che l’accertamento fondato sui parametri e senza l’indicazione di ulteriori elementi non e’ sufficiente a fondare l’accertamento.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si e’ costituito con memoria il contribuente.

E’ stata notificata alle parti relazione con la quale, superate perche’ infondate le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso, si riteneva la sufficienza del riferimento ai parametri a fondare l’accertamento in coerenza con i principi affermati da questa Corte con sentenza n. 2656 del 2007.

Nella camera di consiglio all’adunanza del 17.9.2008 la causa era rinviata a nuovo ruolo a seguito della pendenza innanzi alle Sezioni Unite della questione della sufficienza dei parametri.

A seguito del deposito della sentenza delle SS.UU. n. 26635 del 2009 si ritiene che debba redigersi nuova relazione in base ai principi da essa affermati.

Con questa sentenza si e’ affermato il principio che l’accertamento standardizzato con l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici da integrarsi procedimentalmente ed a pena di nullita’ con il contraddittorio dell’interessato e che all’esito, nella motivazione dell’accertamento, devono esporsi le ragioni per le quali non si siano condivisi i rilievi del contribuente.

La sentenza impugnata, – in una fattispecie nella quale il professionista in sede di contraddittorio aveva dedotto circostanza atte a diminuire il reddito previsto dai parametri mentre l’atto di accertamento ha fatto riferimento esclusivamente ad essi e non anche alle deduzioni del contribuente, ha ritenuto l’insufficienza dei parametri, in mancanza di altri elementi a fondare l’accertamento, del quale ha confermato l’annullamento,- va confermata, essendo il dispositivo conforme a diritto, ma corretta nel senso che la nullita’ dell’accertamento deriva dalla mancata considerazione nella sua motivazione delle deduzioni del contribuente”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata correggendosi la motivazione nei sensi di cui alla relazione. Ritiene anche che l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata con la memoria, perche’ notificato oltre il termine annuale sia infondata.

Infatti non essendo andata a buon fine la prima notifica per fatto non imputabile alla ricorrente, questa si e’ attivata, secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 3818 e 17352 del 2009, per l’autonoma ripresa del procedimento notificatorio in un termine ragionevolmente contenuto.

che in ordine alle spese la novita’ della giurisprudenza che fonda la decisione e’ motivo per compensarle.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA