Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18147 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18147 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 10304-2011 proposto da:
VINCENZI GIORGIO VNCGRG69M01E463M, PIENDIBENE
GABRIELLA PNDGRL58E54E4630, PASQUALI SILVANA
PSQSVN49E42B410M,

BERNARDI

BRUNO

BRNBRN40H30C914S,

VINCENZI

EDDA

VNCDDE31E59A992Q,

VINCENZI

ERMANO

VNCRMN36E06A992S,

VINCEN ZI

FRANCO

VNCFNC31E17A992V, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell’avvocato
DELLARCIPRETE ALFONSO, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIROMINI ROBERTO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 26/07/2013

CONDOMINIO di CORSO CAVOUR 416 LA SPEZIA
80016160113, in persona dell’amministratore pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VYIA PIEMONTE 26, presso lo
studio dell’avvocato MONICA BUCARELLI, (Studio BARZANO’ &
ZANARDO), rappresentato e difeso dagli avvocati DE FERRARI

controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1076/2010 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 5/10/2010, depositata il 14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Doti LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato Monica Bucarelli (delega avvocato Carlo De Ferrati)
difensore del controricorrente che si riporta al controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 10304 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-2-

CARLO, DE FERRARI STEFANO giusta procura a margine del

r.g. n 10304.11

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.

“Con il ricorso in esame Edda Vincenzi e gli altri condomini in epigrafe indicati hanno
impugnato per cassazione,nei confronti del condominio di Corso Cavour 416 in La Spezia

sentenza del locale tribunale n. 134/06,confermando la legittimità dell’impugnata delibera
assembleare del 20. 5.05,prevedente l’installazione di un ascensore nello stabile, da
collocarsi in un cortile interno (c. d. “cavedio “),segnatamente per venire incontro alle
esigenze di un disabile abitante in uno degli appartamenti del condominio.
La corte ligure ha ritenuto legittima e meritevole l’adozione a maggioranza della delibera,
vertendosi in ipotesi riconducibile alla legge n. 13/89 in materia di rimozione di barriere
architettoniche e,sulla scorta della relazione del c.t.u. e di diretto esame dei rilievi
fotografici, ha escluso la sussistenza di pregiudizi alla statica ed all’estetica del fabbricato o
menomazioni, degne di rilievo, relative all’uso e godimento dei beni comune, in particolare
del “cavedio “,occupato solo per il 10% della sua superficie,o a quello degli appartamenti
dei dissenzienti, ai riguardo richiamando l’espressa deroga al regime delle distanze
contenuta nell’art. 3 della citata legge speciale, disattendendo infine le richieste
risarcitorie,in assenza di alcun atto illecito ed in presenza,per di più, di un aumento di valore
di tutti gli immobili compresi nel condominio derivante dalla innovazione in questione.
ricorso, cui ha resistito il condominio, è affidato a quattro motivi che, ad avviso del
relatore, si palesano tutti privi di fondamento.
Con il primo,deducente violazione degli arti’. 1120 co. 2 e 1102 co. 2 c.c. e connesse carenze
e contraddittorietà di motivazione, segnatamente per non avere la corte tenuto conto dei
pregiudizi subiti dai ricorrenti, sia per la sottrazione all’uso comune di una partedel cortile,

1

la sentenza in oggetto, con la quale la Corte di Genova ha respinto il loro appello avverso la

sia per il c.d “cono d’ombra” determinato dalla nuova struttura ed interessante gli
appartamenti dei ricorrenti, si propone in realtà, senza evidenziare alcun effettivo
malgoverno dei richiamati principi in materia di comunione e condominio,né carenze o
illogicità argomentative, una rivisitazione del merito della controversia ( peraltro
comprensivo di alcuni profili, che non risultano sottoposti anche ai giudici territoriali), il cui

fatto incensurabili ,di cui si è in premessa riferito,pervenendo ad una decisione improntata
ad una corretta valutazione comparativa delle opposte esigenze in conflitto, che in questa
sede risulta incensurabile.
Il secondo motivo, denunciante violazione ed erronea applicazione degli artt. 873,907 c.c.,3
L. 13/89, 9 D.M 1444/68 e 4 delle

“norme di conformità e congruenza del Piano
ti

Urbanistico del Comune di La Spezia,nonché vizi di motivazione,con riferimento alle
distanze che la nuova struttura non avrebbe osservato rispetto agli appartamenti in
questione ed alle relative vedute,è manifestamente infondato, alla luce del costante indirizzo
della giurisprudenza di questa Corte,secondo cui l ‘applicabilitànell’ambito del condominio
delle norme sulle distanze, anche in tema di vedute, non costituisce un principio
assoluto, considerato che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica il
contemperamento dei vari interessi, che va regolato anzitutto con i prioritari criteri dettati
dall’art. 1102 c. c. (tra le altre v. nn.22838/05,6546/10,12520/10),cui nella specie risulta
improntata la decisione di merito.
Il terzo motivo,deducente violazione dell’ali .1 p.3 lett. d) L.

13/89 e D.M 236/89,in

relazione alla non corrispondenza dell’opera alle specifiche prescrizioni normative in
materia di superamento delle barriere architettoniche ( per la presenza di un gradino di
accesso al fabbricato, di apertura manuale della porta, di dislivelli e relativi gradini tra le
uscite dall’ascensore ed i vari pianerottoli, e per l’assenza di accorgimenti tecnici di
segnalazione), è altrettanto manifestamente infondato. Va considerato, infatti, che
2

riesame da parte della Corte d’Appello è risultato esaustivo e basato su accertamenti di

l’impossibilità di poter osservare, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’edificio
(nella specie di epoca risalente), utte le prescrizioni previste dalla normativa speciale in
questione, non può costituire comunque circostanza tale da comportare la totale
inapplicabilità delle disposizioni di favore,finalizzate ad agevolare l’accesso agli immobili
dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica,laddove,come nel caso di

merito, un risultato conforme alle finalità della legge,comportando una sensibile
attenuazione delle condizioni di disagio nella fruizione del bene primario
dell’abitazione,rispetto alla precedente situazione.
Manifestamente infondato è infine il quarto motivo, deducente violazione dell’art. 2043
c.c e connessi vizi di motivazione, non essendo nella specie configurabile alcun atto
illecito, comportante il diritto al risarcimento dei danni.
Si propone,conclusivamente,la reiezione del ricorso.
Roma 11 giugno 2012

Gt

Tanto premesso,i1 collegio,esaminata la memoria controdeduttiva di parte ricorrente,dato atto
delle conclusioni della parte resistente e del P.G. adesive alla relazione,ritiene del tutto
condivisibili le ragioni reiettive esposte dal relatore e si riporta alle stesse,non ravvisando
nell’ulteriore scritto difensivo depositato nuovi argomenti,diversi da quelli esposti in ricorso
e già disattesi, comunque atti a superarle.
Va anzitutto osservato che il dedotto allontanamento dall’alloggio della persona inabile,
delle cui esigenze in particolare si sarebbe tenuto conto nel disporre l’innovazione,
costituisce circostanza di fatto che,quand’anche allo stato fosse sussistente, non sarebbe
idonea ad incidere sul thema decidendi,che resta fissato dagli elementi fattuali accertati ed
esaminati in sede di merito,né comunque a determinare una sopravvenuta cessazione della
materia del contendere. A tal ultimo profilo persiste,invero,l’interesse del condominio alla
installazione e mantenimento,nonostante il dissenso di alcuni condomini, dell’impianto di
3

specie,l’intervento abbia comunque conseguito, come nella specie accertato dai giudici di

ascensore,le cui finalità,non limitabili a quelle sole della tutela delle persone versanti in
condizioni di minorazione fisica,sono comunque individuabili nell’esigenza di migliorare la
fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione
che,senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili
all’uso o al godimento degli altri condomini (v. Cass. n. 28920/11,20902/10),facilita

fisicamente dotate, ancorchè non invalide),nel contempo imponendo un sacrificio ai
dissenzienti, la cui entità, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede,è risultata
contenuta entro limiti tollerabili.
Il ricorso va,conclusivamente,respinto,con conseguente condanna dei soccombenti alle spese.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio in
favore del condominio resistente,che liquida in complessivi C 1.700,00,di cui 200 per esborsi.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013.

l’accesso delle persone a tali unità abitative (in particolare di quelle meno giovani o

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