Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18147 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20765-2012 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA

5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato

difeso dall’avvocato CARLO CIMINIELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 10/2012 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.R. ricorre avverso la sentenza n. 10/13/12, depositata in data 14/02/2012, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha riformato la pronuncia di prime cure, e, per l’effetto, confermato la validità dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto il maggior valore, contestato dall’Agenzia delle Entrate, per la vendita di un terreno ubicato nel Comune di Terlizzi, con conseguente maggiore plusvalenza e maggiori imposte a titolo di tassazione separata, rispetto al valore dichiarato dal contribuente.

2. La CTR, per quanto di interesse, ha fondato la pronuncia di accoglimento dell’appello sulla base di due elementi: a) l’Ufficio può fondare i propri accertamenti sulla presunzione di identità del valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro, con quello applicabile ai fini delle imposte dirette; b) le prove fornite dal contribuente non sono state sufficienti a contrastare le presunzioni cui si è avvalso l’Ufficio, nel formulare l’accertamento, in particolare per quanto concerne il contenuto della perizia depositata dal contribuente.

3. Avverso tale pronuncia, ricorre B.R. affidandosi a quattro motivi. l’Agenzia regolarmente intimata non si è difesa, limitandosi a produrre memoria, al solo fine di presenziare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza di secondo grado, per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalle numerose eccezioni sollevate dall’Ufficio in sede di appello, benchè le stesse fossero inammissibili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57,comma 2, in quanto non nuove, non essendo mai state sollevate dall’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado; eccezioni che avrebbero ampliato l’oggetto del giudizio;

2. Con il secondo motivo, il contribuente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art, 62, comma 1, avendo la CTR pronunciato al di là di quanto richiesto con il “petitum” azionato con l’appello incidentale, ed avendo, inoltre, omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato interno, formatosi sulla perizia di parte prodotta dal B. nel giudizio di primo grado;

3. Con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR acclarato la legittimità dell’avviso di accertamento, prescindendo totalmente dalla analisi degli elementi di prova offerti dal contribuente e dalle risultanze processuali, e decidendo, quindi, sulla base di elementi di propria scienza o conoscenza privata.

4. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza per insufficiente motivazione.

5. il primo motivo s’appalesa per un verso infondato e sotto altri profili inammissibile.

6. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 17761/2016), dal quale il collegio non ha ragioni per dissentire, il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.

7. Le censure dedotte dal ricorrente risultano, pertanto, inidonee a scalfire sul punto quanto pronunciato dalla CTR, atteso che, le stesse non attengono ad un “fatto” principale o secondario come sopra rappresentato, bensì, involgono eccezioni e prospettazioni in punto di diritto, che non sono sussumibili all’interno della fattispecie tipica contemplata nell’art. 360 c.p.c., n. 5; peraltro, le doglianze mosse con tale mezzo di impugnazione, appaiono, inoltre, inammissibili, poichè chiedono nella sostanza, al di là della formulazione letterale del motivo, una revisione delle valutazioni, in punto di fatto, operate dal giudice di secondo grado.

8. il secondo motivo è, parimenti, infondato.

9. Le doglianze denunciate dal ricorrente sono incentrate sull’omessa pronuncia della CTR, in merito al giudicato interno formatosi sulla perizia dallo stesso prodotta in primo grado, in considerazione del fatto che, sul punto, l’Ufficio non avrebbe formulato, in tale grado processuale alcuna contestazione.

10. Al riguardo, va premesso che, il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi che risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, strettamente connessa al “thema decidendum” inerente il singolo capo.

11. Ciò stante, non sussiste il vizio denunciato dal contribuente, poichè nella specie, il punto controverso è dato dal valore estimativo del bene oggetto di plusvalenza, e su tale punto, si è pronunciata la CTR, ed ancor prima, aveva controdedotto e preso posizione l’Ufficio nel giudizio di primo grado, come si evince da quanto riportato alla pag. 25 del ricorso in disamina.

12. Il terzo motivo s’appalesa fondato.

13. Sulla problematica posta dal suddetto mezzo di gravame è intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 prevede che del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68, 85 e 86 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5,5 bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

14. Tale disposizione è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. nn. 7488/2016, 6135/2016).

15. Parimenti fondato risulta il quarto motivo, atteso che la CTR ha ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento, omettendo di prendere in considerazione le perizie allegate dal contribuente, limitandosi, in via generale, ad affermare che le prove fornite dal B. erano da ritenersi insufficienti a contrastare le presunzioni di cui si era avvalso l’Ufficio nel emettere l’accertamento.

16. Per quanto precede, il ricorso va accolto in riferimento al terzo ed al quarto motivo, e per l’effetto cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Puglia che, in diversa composizione, provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia che, in diversa composizione provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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