Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18147 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.N.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 292/45/07 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 23 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 292/45/07 del 23.1.2008 della Commissione regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da D.N.G. avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di rimborso di ritenute irpef operate, in relazione alle annualita’ dal 2002 al 2004, sui rimborsi forfetari ricevuti per le spese relative alle ispezioni effettuale quale dipendente del Ministero del Lavoro;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso.

osservando che:

“l’unico motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che le indennita’ ricevute dal contribuente non fossero imponibili”;

“il motivo appare manifestamente fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte, secondo cui le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all’istituto della indennita’ di trasferta, attesa la natura mista di quest’ultima, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta: ne consegue l’assoggettamento di dette somme al regime IRPEF dettato per l’indennita’ di trasferta, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 5, nel testo sostituito del D.Lgs. n. 314 del 1997 (ora, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5 TUIR, introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1) (Cass. n. 14291 del 2009; Cass. n. 12178 del 2008);

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato, che qui va ulteriormente ribadito;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che l’alternanza dell’esito del giudizio integra giusto motivo di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta del ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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