Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18146 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 31/08/2020), n.18146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21238 – 2019 R.G. proposto da:

B.L., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Stefano

Mannironi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1583/2019 del Tribunale di Cagliari;

udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Cagliari B.L. proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Chiedeva in via principale il riconoscimento dello status di “rifugiato”, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il Ministero dell’Interno non si costituiva.

3. Con decreto n. 1583/2019 il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso.

3.1. Esplicitava il tribunale che la pretesa invalidità dell’impugnato provvedimento amministrativo, in dipendenza dell’asserita illegittima composizione e dell’asserita illegittima costituzione della commissione territoriale, non aveva rilevanza in virtù della piena cognizione devoluta all’organo giudiziario in ordine all’azionato diritto all’invocata protezione.

Esplicitava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato”.

Esplicitava segnatamente che non rivestiva valenza a tal fine il timore del ricorrente di esser sottoposto nel suo paese d’origine, la Guinea, a pena carceraria per aver ferito l’amante della sorella.

Esplicitava inoltre che non sussistevano i presupposti per far luogo alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

Esplicitava segnatamente che, pur a supporre veritiera la vicenda narrata, il ricorrente non aveva riferito nè di una denuncia sporta ai suoi danni nè di un processo penale instaurato a suo carico.

Esplicitava ancora che non sussistevano i presupposti per dar corso alla protezione umanitaria.

Esplicitava segnatamente che non rilevavano a tal fine nè la situazione socio – economico – sanitaria nè la violazione dei diritti umani nel paese d’origine; che propriamente il ricorrente non aveva prospettato ragioni di ordine individuale atte a giustificare la configurazione di una condizione di specifica vulnerabilità in ipotesi di suo rimpatrio.

Esplicitava infine che non aveva valenza la circostanza che il ricorrente fosse minorenne, allorchè aveva fatto ingresso in Italia.

Esplicitava segnatamente che la presunzione di vulnerabilità fondante il diritto dei minori stranieri ad ottenere il permesso di soggiorno, non può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso B.L.; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,28 e 32 in relazione agli artt. 24,97 e 111 Cost.; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la Commissione territoriale di Cagliari, nell’occasione dell’adozione del provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale di Cagliari, si è costituita illegittimamente ed illegittimamente ha deliberato, sicchè illegittimo è pur il provvedimento assunto, redatto e sottoscritto dal solo presidente.

Deduce altresì che l’impugnato decreto è patentemente contraddittorio nella parte in cui esclude menomazioni al diritto di difesa del ricorrente in dipendenza delle surriferite illegittimità.

Prospetta, ad opinare diversamente, l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4,28 e 32 per violazione dell’art. 3 Cost. nonchè della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost..

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 1, 3, 19, 20 e 22 Convenzione Diritti Fanciullo New York 20.11.1989 in relazione al regolamento C.E.E. n. 604/2013, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 18 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,28 e 32; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che è nato il 10.10.1999 ed è arrivato in Italia nel dicembre 2016, allorchè era ancora minorenne, sicchè avrebbe dovuto beneficiare del trattamento normativo previsto per i minori di età.

Deduce che la disciplina di riferimento induce ad escludere che la tutela speciale accordata al minore sia destinata a cessare con il raggiungimento della maggiore età; al contempo, che i tempi lunghi del procedimento innanzi alla commissione territoriale ed innanzi al tribunale non possono comportare la menomazione dei diritti correlati alla minore età.

Prospetta, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 737 c.p.c. per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost..

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 39 del 1990, art. 1 (e succ. modif.); ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato”.

Deduce che vi è prova agli atti che è stato denunciato per il ferimento dell’amante della sorella, il che non può non aver comportato l’instaurazione di un procedimento penale a suo carico; che dunque, qualora rimpatriato, avrebbe da scontare la condanna a pena detentiva in strutture carcerarie ove vengono sistematicamente attuati trattamenti inumani e degradanti.

9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13 ed all’art. 6 della direttiva C.E.E. n. 115/2008; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che le tre fattispecie di protezione internazionale – correlate, rispettivamente, al riconoscimento dello status di “rifugiato”, alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria – non esauriscono tutte le ipotesi in cui lo straniero ha diritto d’asilo politico.

Deduce in particolare che la fattispecie prefigurata al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 costituisce ipotesi del tutto autonoma, viepiù che l’art. 6, comma 4, della direttiva C.E.E. n. 115/2008 prevede che gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi “caritatevoli o di altra natura” del tutto autonomi e differenti da quelli umanitari di cui al medesimo D.Lgs. n. 10, art. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale, rilevano con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) le circostanze addotte ovvero il rischio pressochè certo, se rimpatriato, di essere recluso in strutture carcerarie ove vengono attuati trattamenti inumani e degradanti.

Deduce che il tribunale nulla ha statuito con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); che parimenti il tribunale per nulla ha tenuto conto delle violenze subite e dei traumi sofferti in Libia, ove, ancora minorenne, era dapprima arrivato.

11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6 della direttiva C.E.E. n. 115/2008; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale, sussistono nel caso di specie le condizioni perchè sia riconosciuta la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 protezione del tutto autonoma e distinta da quella di cui all’art. 5, comma 6, dello stesso D.Lgs..

Deduce in particolare che ben può essergli accordato il permesso di soggiorno ex art. 19 cit., atteso che era minorenne allorquando è entrato in Italia e non ha più alcun legame con il suo paese d’origine, essendo peraltro orfano di entrambi i genitori.

12. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che il tribunale ben avrebbe potuto accordargli il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; che siffatta disposizione fa salva la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ovvero derivanti dagli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

13. Va dato atto previamente della inammissibilità, a norma dell’art. 372 c.p.c., della documentazione, prodotta dal ricorrente, allegata al ricorso o alla memoria, che non afferisce nè alla nullità della sentenza impugnata nè all’ammissibilità del ricorso.

14. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Non vi è ragione alcuna chè questo Collegio disattenda l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento, poichè tale giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso, non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (cfr. Cass. (ord.) 27.6.2019, n. 17318; Cass. (ord.) 6.10.2017, n. 23472; Cass. (ord.) 3.9.2014, n. 18632 (pronuncia, quest’ultima, richiamata anche dal tribunale di Cagliari).

La reiterazione della radicata elaborazione di questa Corte importa una duplice conseguenza.

Da un canto, assorbe e rende ingiustificate la pretesa menomazione del diritto di difesa e la pretesa ragione di contraddittorietà dell’impugnato dictum.

D’altro canto, qualifica come manifestamente infondata la quaestio legitimitatis del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4, 28 e 32 e della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 per asserita violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., che il ricorrente prospetta con il passaggio finale del motivo di ricorso in esame.

15. Il secondo motivo di ricorso è del pari destituito di fondamento.

16. Non si disconosce che B.L. è entrato in Italia nel dicembre del 2016, ancora minorenne, sicchè in relazione a tale data si è inizialmente connotato, in rapporto alle diversificate prefigurazioni legislative, il suo diritto alla protezione internazionale.

E tuttavia non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso, su di un piano propriamente sostanziale, il diritto del minore alla più incisiva protezione internazionale non può proiettarsi oltre il compimento della maggiore età ovvero non può che cessare al compimento della maggiore età.

Tanto, evidentemente, giacchè al raggiungimento della maggiore età viene meno il bisogno di una più intensa protezione: opinare diversamente comporterebbe inesorabilmente la distorsione del sistema.

Per altro verso, su di un piano propriamente processuale, l’astratta titolarità dell’azionato diritto alla più incisiva protezione internazionale del minore, quale condizione (cosiddetta “possibilità giuridica”) dell’azione, se, da un canto, è sufficiente che sussista al momento della decisione (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26769, con riferimento alla legittimazione ad agire), è necessario, d’altro canto, che persista sino al momento della decisione.

Ebbene nella fattispecie è indubitabile che la decisione del Tribunale di Cagliari è sopraggiunta il 10.6.2019, allorquando il ricorrente era già divenuto maggiorenne.

Nè, si aggiunge, riveste valenza, a motivo della piena cognizione all’organo giudiziario devoluta in ordine al diritto soggettivo del richiedente la protezione, la circostanza per cui la commissione territoriale si è pronunciata il 28.9.2017, allorchè B.L. era ancora minorenne (cfr. ricorso, pag. 9).

Il ricorrente perciò non ha motivo per dolersi di presunte “lungaggini burocratiche” (cfr. ricorso, pag. 9).

Ovviamente, negli enunciati termini, è del tutto irrilevante la quaestio legitimitatis dell’art. 737 c.p.c. per asserita violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., che il ricorrente prospetta con il passaggio finale del motivo di ricorso in esame.

17. Il terzo motivo di ricorso è parimenti destituito di fondamento.

18. Va appieno condivisa la valutazione del tribunale circa l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato”.

Ed infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) ed f), lo status di “rifugiato” può essere riconosciuto al cittadino straniero “il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese (…)”.

Orbene è innegabile che tra i suindicati motivi che possono giustificare “il fondato timore di essere perseguitato”, di certo non è annoverabile il preteso timore del ricorrente, correlato all’asserito accoltellamento dell’amante della sorella, di essere, se rimpatriato nel paese d’origine, condannato a pena detentiva e di essere recluso in strutture carcerarie “ove vengono sistematicamente attuati trattamenti inumani e degradanti” (così ricorso, pag. 13).

In questo quadro, inoltre, a nulla vale che il ricorrente adduca che gli atti di persecuzione ben possono provenire anche da singoli individui, qualora l’autorità statuale è incapace di fornire adeguata protezione (così ricorso, pag. 13).

19. Il quarto motivo di ricorso è privo di fondamento.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di “rifugiato”, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (cfr. Cass. (ord.) 4.8.2016, n. 16362; Cass. (ord.) 19.4.2019, n. 11110).

20. Il quinto motivo di ricorso è del pari privo di fondamento.

21. Duplice è la proiezione del mezzo in disamina.

22. In primo luogo il quinto motivo si aggancia alle ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

In parte qua il motivo in disamina sollecita questa Corte a dar corso ad una “diversa lettura” delle dichiarazioni del ricorrente ai fini del concreto riscontro delle astratte prefigurazioni di cui all’art. 14 cit., menzionate lett. a) e b) (secondo il tribunale “il richiedente non sarebbe stato in grado di riferire (…), quando risulta pacifico in giudizio (…) che la sorella del richiedente ha consegnato alla polizia la foto del medesimo (…) con l’intento tutt’altro che mascherato di assicurare il colpevole alla Giustizia (…)”: così ricorso, pag. 17).

Ebbene la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

23. Su tale scorta, nel segno della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alla cui stregua il motivo in disamina, in parte qua, si qualifica – e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte (a mente del quale non è rilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), si rappresenta quanto segue.

Da un lato, il Tribunale di Cagliari ha dato compiutamente conto del lacunoso e generico tenore delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Dall’altro, il ricorrente correla i suoi assunti ad una concatenazione di postulati presuntivi e così, alla stregua della asserita consegna della sua foto alla polizia da parte della sorella, opina per la presentazione della denuncia e per la instaurazione del procedimento penale a suo carico (al riguardo cfr. ricorso, pag. 13).

Al riguardo si rimarca che non può ricevere seguito alcuno l’assunto del ricorrente secondo cui “risulta pacifico in causa, perchè dal primo Giudice non contestato, che la sorella dell’istante ha consegnato alla polizia la fotografia del richiedente (…)” (così memoria, pag. 5).

Difatti il Tribunale di Cagliari ha prefigurato la veridicità della vicenda narrata da B.L. in termini assolutamente ipotetici, unicamente ed esclusivamente per completezza di argomentazione e di motivazione (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

24. Si tenga conto dei seguenti ulteriori due profili.

Nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

25. In secondo luogo il quinto motivo si aggancia all’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

26. In parte qua, e pur con riferimento alle violenze (asseritamente) subite ed ai traumi (asseritamente) sofferti in Libia, il ricorrente denuncia una vera e propria omissione di pronuncia (il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto: cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308), omissione di pronuncia, prima facie, avallata dal silenzio, a tali propositi, dell’impugnato dictum.

27. In verità non può non darsi atto che l’asserita omissione di pronuncia non è stata, a rigore, formulata ritualmente.

Tanto alla luce delle indicazioni di cui all’insegnamento n. 17931 del 24.7.2013 delle sezioni unite di questa Corte (nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (il che non è nella fattispecie), dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247).

28. In ogni caso, allorquando venga denunciato un error in procedendo – è il caso de quo – questa Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha quindi il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 4014; Cass. 23.1.2006, n. 1221).

Ebbene, alla stregua dell’esame degli atti, non è dato rinvenire il ricorso che B.L. ha esperito avverso la decisione della Commissione territoriale di Cagliari in data 28.9.2017.

Non vi è dunque possibilità di riscontrare che il ricorrente abbia, a censura della decisione della commissione territoriale, invocato anche la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c) ed abbia all’uopo prospettato pur le vicende (asseritamente) sofferte durante la sua permanenza in Libia (ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, “insieme col ricorso debbono essere depositati (…): (…) 4) gli atti processuali (…) sui quali il ricorso si fonda”; l’elenco delle produzioni allegate al ricorso, datato “Nuoro – Roma, 15 luglio 2019”, non reca menzione del ricorso esperito avverso la decisione della Commissione territoriale di Cagliari in data 28.9.2017).

29. Il sesto motivo ed il settimo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica l’esame simultaneo; ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento.

30. Vanno previamente ribaditi gli insegnamenti di questa Corte n. 16362/2016 e n. 11110/2019 dapprima – in sede di disamina del quarto motivo – citati.

Cosicchè è da escludere che vi sia margine per far luogo (siccome specificamente si assume con il sesto motivo) alla protezione umanitaria tout court “per motivi caritatevoli o di altra natura”.

31. In ordine all’invocata protezione umanitaria si ribadisce che il tribunale ha dato atto che il ricorrente non aveva fornito allegazione di individuali, specifiche condizioni di vulnerabilità (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

32. Ebbene è vero senza dubbio che questa Corte spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

33. E però non può non darsi atto che le ragioni di censura che i motivi de quibus veicolano, non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Più esattamente il tribunale ha dato conto di un vero e proprio difetto di allegazione delle circostanze idonee a consentire il riconoscimento della protezione umanitaria, difetto di allegazione che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente censurare.

34. Comunque, pur ad ipotizzare che correlazione alla ratio decidendi vi sia, i motivi in disamina (sulla scorta dell’assunto per cui rilevano la giovane età del ricorrente, il diritto alla salute ed alla alimentazione, l’assenza di legami con il suo paese d’origine, l’inserimento scolastico e professionale in Italia, i rischi per la salute in caso di rimpatrio in Guinea), recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, pur in parte qua, il giudice del merito ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

35. Ebbene, in quest’ottica, similmente nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alla cui stregua i motivi in disamina si qualificano – ed alla luce della già menzionata pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, non può che opinarsi come segue.

Nessuna ipotesi di “anomalia motivazionale” si configura, anche in parte qua, nelle motivazioni dell’impugnato dictum. Il tribunale ha soggiunto che il ricorrente non ha raggiunto in Italia un significativo livello di integrazione, siccome, tra l’altro, non ha “la disponibilità di un alloggio, nè svolge una attività lavorativa” (così decreto impugnato, pag. 5).

Al contempo, il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante – in parte qua – la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

36. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

37. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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