Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18146 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2785/2020 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELENA PETRACCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10291/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 27/11/2019 R.G.N. 11735/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 27 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di S.A., cittadino bengalese, avverso la decisione della Commissione territoriale di Padova, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva non credibile, siccome contraddittorio e in alcuni punti estremamente generico, il racconto della sua fuga dal Paese (in quanto minacciato di morte, in ragione della sua militanza politica nel partito (OMISSIS), dai membri del partito opposto, (OMISSIS), che già avevano picchiato il padre, che per successive vicende sarebbe pure deceduto) e pertanto escludeva la ricorrenza dei requisiti: nè dello status di rifugiato (non risultando dalle fonti consultate un partito della denominazione riferita, ma un partito (OMISSIS), dichiarato fuorilegge dalla Suprema Corte del Bangladesh dal 2013, perchè contrario all’indipendenza del Paese ed i suoi membri oggetto di attività ostile violenta da parte dello Stato: non essendo per tale ragione credibile che un ragazzo, quale il richiedente, potesse svolgere attività informativa e per manifestazioni pubbliche nel movimento politico di ispirazione religiosa dal 2014); nè di protezione sussidiaria, anche per la documentata condizione del Bangladesh, caratterizzata da moderate tensioni politiche tra i partiti di governo (OMISSIS) e di opposizione (OMISSIS) (fonti Easo aggiornate al 2017), non tale da indurre un concreto rischio di indiscriminata violenza generalizzata;

3. neppure sussistevano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità effettiva del richiedente, nè bastando la sola attività lavorativa ai fini di un’eventuale integrazione lavorativa e sociale;

4. con atto notificato il 27 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva della data di rilascio e della correlata certificazione dal predetto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 15 settembre 2020, n. 19164; Cass. 24 settembre 2020, n. 20075);

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

3. la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto;

4. all’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore del ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito;

5. tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorchè risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (arg. ex Cass. 11 aprile 1992, n. 4466);

6. nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il principio secondo cui:

“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”;

7. di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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