Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18146 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21761-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

B.R., BA.GI., quali soci della società ”

BA.GI. & C. SNC”, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO LARDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMPIERO RICCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 136/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Ba.Gi. e B.R., soci della Ba.Gi. & c. s.n.c., hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna l’Inps chiedendo che fosse accertata l’illegittimità della loro iscrizione negli elenchi della “Gestione degli esercenti attività commerciali” e l’insussistenza del loro obbligo di versare i contributi nella predetta Gestione;

2. il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 5/3/2015, ha rigettato l’appello dell’Inps: la Corte ha infatti osservato che la società di cui gli originari ricorrenti erano soci aveva cessato l’attività commerciale e la sola attività di fatto svolta era costituita dalla gestione di un unico contratto di locazione, di cui la società era proprietaria, con la riscossione del canone relativo;

3. l’Inps propone ricorso per la cassazione di tale sentenza; resistono gli originari ricorrenti;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

5. il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208;

2. non sussiste la denunciata violazione da parte del ricorrente dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, in relazione all’onere per il ricorrente di esporre sommariamente i fatti di causa, il rinvio a quanto contenuto nella parte espositiva della sentenza impugnata è idoneo a soddisfare il requisito previsto dalla norma indicata, dal momento che la sentenza non contiene significative lacune nella esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso emergono con chiarezza i fatti rilevanti in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in questa sede di legittimità (Cass. 11/01/2008, n. 423; Cass. 16/12/2003, n. 19237);

3. Il ricorso è invece inammissibile alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe in epoca anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145, seguita da Cass. 6/9/2016, n. 17643, e Cass., 25/8/2016, n. 17328);

4. presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;

5. la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. ord.,16/12/2016, n. 25017);

6. non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016, cit.), sicchè è irrilevante la circostanza che ad esercitare l’attività di godimento del bene sia una società commerciale (Cass. n. 3145/2013; Cass. n. 845/2010), e l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;

7. l’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dalla Corte territoriale, che, in coerenza con i principi regolatori della materia, ha espresso il suo convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, rilevando che l’attività svolta dalla società era limitata al godimento dell’immobile di cui era proprietaria, e non anche all’attività di intermediazione;

8. dal rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo;

9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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