Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18146 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma. Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/07 della Commissione tributaria regionale

del Veneto, depositata il 25 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con atto notificato a mezzo posta con spedizione in data 12.3.2009 per la cassazione della sentenza n. 13/12/07 del 25.1.2008 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto da B.D. per l’annullamento di un avviso che gli contestava l’irregolare compensazione a fini irpef, per l’anno 2002, di un credito di imposta maturato nel 2001, per non avere il contribuente provveduto alla comunicazione prevista, a pena di decadenza, dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), avendo ritenuto il giudice di secondo grado tale disposizione inapplicabile nel caso di specie in quanto ad essa non puo’ attribuirsi efficacia retroattiva, ostandovi il principio di irretroattivita’ delle disposizioni tributarie posto dalla L. n. 212 del 2000, che ha approvato lo statuto del contribuente;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, osservando che:

i primi due motivi di ricorso, che denunziano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, dell’art. 62, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 11 preleggi e della L. n. 212 del 2000, art. 3 e con riferimento all’art. 134 Cost., appaiono entrambi inammissibili, atteso che essi si concludono con la formulazione di quesiti di diritto del tutto generici e scolastici, in cui manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio ed alle specifiche affermazioni della sentenza impugnata”;

– “il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), si conclude con un quesito in cui si chiede se “ha errato il giudice di merito che ha giudicato come retroattivo la L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), per il solo fatto che tale disposizione ha previsto il termine di decadenza del 28 febbraio 2003 per beneficiare di crediti di imposta maturali in precedenza”;

– “il mezzo appare manifestamente fondato, atteso che la disposizione in questione si limita a prevedere gli adempimenti che il contribuente dovra’ porre in essere in futuro per l’utilizzo dei crediti di imposta maturali in data antecedente all’8 luglio 2002, stabilendo l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione la comunicazione ivi prevista, sicche’ ad essa deve negarsi qualsiasi efficacia retroattiva”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata ai Procuratore Generale che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che a chiaro disposto della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a, che, stabilendo adempimenti da porre in essere in un momento successivo (vale a dire entro il 28 febbraio 2003) alla sua entrata in vigore, e’ priva di qualsiasi portata retroattiva; che. pertanto, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, dichiarati inammissibili i primi due, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che si atterra’, nel decidere, al seguente principio di diritto: la disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), la quale prescrive che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 debbono comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati ivi previsti, utilizzando l’apposito modello, entro il 28 febbraio 2003, e’ privo di efficacia retroattiva.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i primi due; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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