Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18145 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 31/08/2020), n.18145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21144-2019 proposto da:

F.H.H., rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA

CALCOPIETRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CROTONE;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 1482/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da F.H.H. il decreto n. cron. 1482/2019 del Tribunale di Catanzaro con ricorso fondato su due motivi e non resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato col provvedimento del Tribunale di Catanzaro oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione di norme di legge, nonchè – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Parte ricorrente si duole, in particolare della omessa personale audizione. Al riguardo deve osservarsi quanto segue.

Innanzitutto l’eventuale seconda audizione, così come richiesta col ricorso, non è – in via assoluta – prevista da legge.

La valutazione della sua eventuale necessità è valutata con proprio apprezzamento fattuale dal Giudice del merito.

Inoltre parte ricorrente evita di confrontarsi con la realtà processuale per cui dopo il decreto del Tribunale che non fissava appositamente l’immediata diretta l’audizione personale, la parte ricorrente – comparsa alla prima disposta udienza – non eccepiva, nè richiedeva alcunchè.

Sul punto, pertanto, deve ritenersi intervenuta la preclusione di ogni ulteriore istanza e questione.

Per di più non vi è stata nessuna deduzione, da parte del ricorrente, quanto alal specifica Al riguardo deve osservarsi quanto segue.

Innanzitutto l’eventuale seconda audizione, così come richiesta col ricorso, non è – in via assoluta – prevista da legge.

La valutazione della sua eventuale necessità è valutata con proprio apprezzamento fattuale dal Giudice del merito.

Inoltre parte ricorrente evita di confrontarsi con la realtà processuale per cui, dopo il decreto del Tribunale che non fissava appositamente l’immediata diretta l’audizione personale, la parte ricorrente – comparsa alla prima disposta udienza – non eccepiva, nè richiedeva alcunchè.

Sul punto, pertanto, deve ritenersi intervenuta la preclusione di ogni ulteriore istanza e questione.

Il motivo deve, pertanto, esser respinto.

Indicazione di un atto o documento il cui esame sarebbe stato pretermesso dal Giudice.

Le doglianze del ricorrente finiscono, perciò, col sostanziarsi in una nuova prospettazione di fatti già compiutamente esaminati dal Giudice del merito.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto nel suo complesso.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in riferimento all’art. 132 c.p.c..

In particolare parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento della – a suo dire effettiva – “sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria”.

Il motivo non è ammissibile in quanto si limita, nella sostanza, alla pretesa di una nuova valutazione, in punto di fatto degli elementi già valutato dal Giudice del merito.

3.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio stante la mancata presenza in giudizio della carte intimata.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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