Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18145 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18145 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 16005-2012 proposto da:
BASILE ANNA MARIA BSLNMR52D44H501V, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,
presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO
EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
1492

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 26/07/2013

ope legis;
– resistente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 228/2011
della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 14.10.2011,
depositato il 21/12/2011;

udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
PASQUALE D’ASCOLA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Ranieri Roda (per
delega avv. Ferdinando E. Abbate) che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.g. 16005.2012
Fatto e diritto

Con ricorso depositato il

24 marzo 2011

presso la Corte

d’appello di Firenze, Anna Maria Basile ha proposto, ai sensi

• non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del
giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte
d’appello di Perugia con ricorso depositato nel mese di
2004,

novembre

concluso definito, a seguito di tre fasi di giudizio, con

sentenza depositata nel mese di maggio 2010.

La Corte di Firenze ha pronunciato decreto, depositato il 21
dicembre 2011, di parziale accoglimento del ricorso.
Su 5 anni e 6 mesi

di durata del giudizio, ha ritenuto

indennizzabile il periodo di 2 anni e 8 mesi e ha liquidato in via
equitativa la somma complessiva di euro 1000.
Il ricorrente, con ricorso del 19 giugno 2012, ha impugnato il
provvedimento per cassazione – deducendo due motivi di censura -,
nei confronti del Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia si è costituito tardivamente, senza
svolgere difese.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce: “Violazione e/o

• falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6,
13 e 41 CEDU – Violazione principio di sussidiarietà: art. 35
CEDU”)- illogicità e insufficienza della motivazione.
Con il secondo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione
di legge: art 91 c.p.c.; artt. 4 e 5 dm 127/4 in ordine alla
liquidazione di onorari e competenze in misura inferiore alle
tariffe.
La prima censura lamenta che l’indennizzo liquidato, pari a circa
370 euro per ogni anno di durata del procedimento, è inferiore ai

n. 16005-12 D’Ascola rei

A ct5 9.-

1

della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno

parametri fissati “dalla Corte europea di Strasburgo” e dalla
Suprema Corte di Cassazione.
La doglianza è fondata.
Questa Corte ha stabilito che: “In tema di equa riparazione per
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo,

dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il
quale puo’ tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle
circostanze concrete della singola vicenda, purche’ motivate e non
irragionevoli.

Pertanto la quantificazione del danno non

patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro

750,00

per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti
la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli
successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale
periodo comporta un evidente aggravamento del danno.” (Cass
8471/12; Cass 21840/09; 17922/10; 12173/11).
In applicazione di questo insegnamento, che consente di decidere
nel merito la presente controversia, la quale non presenta motivi
particolari per discostarsi dai criteri ordinari, l’indennizzo
spettante a parte ricorrente va quantificato tenendo conto di

32

mesi eccedenti la durata ragionevole e degli indennizzi
sopraindicati.
Il decreto ha infatti individuato con precisione l’entità della
durata del procedimento eccedente i limiti della ragionevolezza.
L’accertamento, che è diverso da quello relativo all’importo
liquidabile, non è stato oggetto di impugnazione principale o
incidentale.
n. 16005-12 D’Ascola rei

2

criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti

In applicazione degli indennizzi standardizzati di cui sopra si è
detto, va dunque riconosciuta a parte ricorrente la somma di euro
2000,00.
Con gli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass. 24962/11)
Anche la doglianza relativa alla liquidazione delle spese
processuali, che sono state compensate per il 50% e liquidate in
euro 350 per il residuo è fondata.
Il pieno accoglimento del ricorso giustifica infatti una nuova
liquidazione delle spese del giudizio secondo la specifica
richiesta contenuta in ricorso, che correttamente quantifica in
464 euro le competenze procuratorie e in euro 500 gli onorari
della fase di merito.
Quanto al giudizio di legittimità devono essere

liquidate in

favore dell’istante nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in
favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi
antistatario, come quelle del giudizio di legittimità, sempre in
favore dell’avvocato Abbate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento,

in favore della parte ricorrente, della somma di Euro

2.000,00 oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì
al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del
giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi
euro 964 e per il giudizio di legittimità in Euro 806,00, di cui
n. 16005-12 D’Ascola rei

3

Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti ed Euro 445,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per
legge.

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito

in favore della difesa dei ricorrenti, e quelle del giudizio di
legittimità in favore dell’avvocato Abbate, dichiaratosi

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio
2013.

antistatario.

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