Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18145 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 230/48/07 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 14 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Iannelli

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 25.2.2009, per la cassazione della sentenza n. 230/48/07 del 14.1.2008 della Commissione regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S. A. per l’annullamento dell’avviso di accertamento che gli contestava maggiori ricavi in relazione all’annualita’ 1999;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del secondo motivo del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184 in relazione agli artt. 2697 e 2698 c.c. ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. censura la decisione impugnata per avere negato valore di presunzione legate ai parametri utilizzati dall’Ufficio ai fini della determinazione presuntiva dei reddito del contribuente, ritenendo non fondato e non provato il conseguente accertamento”:

– Il motivo appare inammissibile in quanto non investe l’effettiva ratio della decisione, avendo la Commissione regionale respinto l’appello dell’ufficio anche sulla base della considerazione che “nel caso di specie, il contribuente ha provalo, anche in fase istruttoria, nel contraddittorio relativo all’accertamento per adesione, tutte quelle circostanze che avrebbero potuto determinare una riduzione dei valori accertati dall’Ufficio”;

“il secondo motivo di ricorso, denunziando vizio di insufficienza di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata ad affermare che il ricorrente aveva provato circostanze tali da ridurre l’imponibile rispetto ai parametri di reddito applicati dall’Ufficio, senza tuttavia indicare tali fatti ne’ valutare la loro influenza in ordine alla produzione del reddito”;

“il motivo appare palesemente fondato, mancando nella sentenza impugnata qualsiasi illustrazione o valutazione sul punto, nonostante il suo carattere decisivo per la controversia, tenuto altresi’ conto dell’orientamento di questa Corte in materia (Cass. S.U. n. 26635 del 2009)”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione mentano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame della sentenza impugnata, la quale non indica in alcun modo le circostanze di’ fatto su cui ha basato il proprio accertamento favorevole al contribuente ne’ le fonti di prova da cui i suddetti clementi emergerebbero: che, pertanto, il secondo motivo di ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa. in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

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