Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18144 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18144 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 16004-2012 proposto da:
CAPONE

ALFONSO

CPNLNS37S20H703T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,
presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO
EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
1491

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 229/2011
della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 14.10.2011,

Data pubblicazione: 26/07/2013

depositato il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
PASQUALE D’ASCOLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Ranieri Roda (per

l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

delega avv. Ferdinando E. Abbate) che ha chiesto

R.g. 16004.2012
Fatto e diritto

Con ricorso depositato il

24 marzo 2011

presso la Corte

d’appello di Firenze, Alfonso Capone ha proposto, ai sensi della

patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del
giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte
d’appello di Perugia con ricorso depositato nel mese di

ottobre

definito, a seguito di quattro fasi di giudizio, con

2001,

sentenza depositata nel mese di ottobre 2010.

La Corte di Firenze ha pronunciato decreto, depositato il 21
dicembre 2011, di parziale accoglimento del ricorso.
Su 9 anni di durata del giudizio, ha ritenuto indennizzabile il
periodo di 5 anni e 4 mesi e ha liquidato in via equitativa la
somma complessiva di euro 1.800.
Il ricorrente, con ricorso del 19 giugno 2012, ha impugnato il
provvedimento per cassazione – deducendo due motivi di censura -,
nei confronti del Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo parte ricorrente deduce: “Violazione e/o
falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6,
13 e 41 CEDU – Violazione principio di sussidiarietà: art. 35
CEDU”)- illogicità e insufficienza della motivazione.
Con il secondo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione
di legge: art 91 c.p.c.; artt. 4

n. 16004 12 D’Ascola rei

AL1C5k

e 5

dm 127/4 in ordine alla

legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non

liquidazione di onorari e competenze in misura inferiore alle
tariffe.”
La prima censura lamenta che l’indennizzo liquidato, pari a circa
335 euro per ogni anno di durata del procedimento, è inferiore ai
parametri fissati “dalla Corte europea di Strasburgo” e dalla

La doglianza è fondata.
Questa Corte ha stabilito che: “In tema di equa riparazione per
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo,
criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il
quale puo’ tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle
circostanze concrete della singola vicenda, purche’ motivate e non
irragionevoli.

Pertanto

la quantificazione del

danno non

patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00
per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti
la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli
successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale
periodo comporta un evidente aggravamento del danno.” (Cass.
8471/12; Cass. 21840/09; 17922/10; 12173/11).
In applicazione di questo insegnamento, che consente di decidere
nel merito la presente controversia, la quale non presenta motivi
particolari per discostarsi dai criteri ordinari, l’indennizzo
spettante a parte ricorrente va quantificato tenendo conto di 64
mesi eccedenti la durata ragionevole e degli indennizzi
sopraindicati.
n. 16004-12 D’Ascola rei

2

Suprema Corte di Cassazione.

Il decreto ha infatti individuato con precisione l’entità della
durata del procedimento eccedente i limiti della ragionevolezza.
L’accertamento, che è diverso da quello relativo all’importo
liquidabile, non è stato oggetto di impugnazione principale o
incidentale.

detto, va dunque riconosciuta a parte ricorrente la somma di euro
750 in relazione a ciascuno dei primi tre anni e la somma di euro
1000 per ogni anno residuo e così complessivamente euro 4583,00,
tendo conto della frazione del sesto anno.
Con gli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass. 24962/11).
Anche la doglianza relativa alla liquidazione delle spese
processuali, che sono state compensate per il 50% e liquidate in
euro 350 per il residuo, è fondata.
Il pieno accoglimento del ricorso giustifica infatti una nuova
liquidazione delle spese del giudizio secondo la specifica
richiesta contenuta in ricorso, che correttamente quantifica in
522 euro le competenze procuratorie e in euro 500 gli onorari
della fase di merito.
Quanto al giudizio di legittimità devono essere

liquidate in

favore dell’istante nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in
favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi
antistatario, come quelle del giudizio di legittimità, sempre in
favore dell’avvocato Abbate.
P.Q.M.
n. 16004-12 D’Ascola rei

3

In applicazione degli indennizzi standardizzati di cui sopra si è

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento,

in favore della parte ricorrente, della somma di Euro

4.583,00 oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì
al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del

Euro 1.022 e per il giudizio di legittimità in euro 873,00, di cui
Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per
legge.

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito

in favore della difesa dei ricorrenti, e quelle del giudizio di
legittimità in favore dell’avvocato Abbate, dichiaratosi
antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cessazione, il 20 febbraio
2013.

giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi

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