Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18144 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2767/2020 proposto da:

B.K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 12,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GRISPO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3161/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/07/2019 R.G.N. 2132/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 26 luglio 2019, la Corte d’appello di Venezia, di reiezione dell’appello di B.K.M., cittadino pakistano, avverso la sentenza di primo grado, di rigetto delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa riteneva, come il Tribunale, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di avere abbandonato il proprio Paese per sottrarsi al mandato di arresto emesso nei suoi confronti per non essere comparso quale teste essendo stato presente all’evento, nel procedimento penale avente ad oggetto l’omicidio dell’iman: con un racconto generico, incongruente (non comprendendosi in particolare la ragione per cui non avrebbe potuto dichiarare ciò cui, a suo dire, egli avrebbe assistito, ossia alla morte naturale, per un attacco di cuore, e non per mano di aggressori dell’iman) e affatto riscontrato;

3. la Corte escludeva pertanto i requisiti di concessione delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto (alla luce delle fonti Easo 2018 consultate) dell’inesistenza di una condizione di violenza indiscriminata in Bangladesh, in particolare nella regione di Gujrat, nel Punjab, di provenienza del richiedente, in quanto non esposto al pericolo di un grave danno in caso di rimpatrio; ma neppure in condizioni di vulnerabilità, nè di adeguato livello di integrazione sociale in Italia (sulla sola base di frequentazione di alcuni corsi di italiano), anche comparativamente al proprio Paese, tali da meritargli la protezione umanitaria;

4. con atto notificato il 22 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, per la generica indicazione “ricorso in cassazione avverso la sentenza di diniego prot. int.”, senza altro elemento identificativo;

2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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